F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA :all. Claudio MORELLI / USD PAOLANA (131/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA :all. Claudio MORELLI / USD PAOLANA (131/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA Domenico CARRETTA Con ricorso del 18 marzo 2014 l’allenatore di base Claudio MORELLI regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società UDS PAOLANA, partecipante al Campionato di Eccellenza Calabrese ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 2500per le rate di € 1250 scadute il 31 dicembre 2013, il 31 gennaio 2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 5000 per premio annuale di tesseramento in 4 rate da € 1250 ma le rate di dicembre 2013 e gennaio 2014 non venivano pagate. In data 21-01-2014 il MORELLI veniva esonerato dalla Società. Lo stesso allenatore richiede inoltre il rimborso spese limitate all'indennità chilometrica regolarmente documentate di € 1940.40. Giova precisare che il 2-5-2014 perveniva a questo Collegio lo stesso ricorso a firma dell'allenatore Morelli tramite l'Avv. Romeo Salvatore L'allenatore asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 5 dicembre 2013 presso il Comitato Regionale Calabria la USD PAOLANA, non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 1250 scadute in dicembre 2013, gennaio 2014. La UDS Paolana invitata da questo Collegio il giorno 5 Maggio 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla USD PAOLANA di pagargli la somma di € 2500 inerente le due rate di € 1250 scadute in dicembre 2013 e gennaio 2014,oltre e spese di indennità chilometrica di € 1940,40, regolarmente documentate,e € 50 per interessi legali equitativamente calcolati,per un totale di € 4.490,40. Nulla e dovuto per I'invocato risarcimento da valutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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