COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MURATORI WILLIAM SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MURATORI WILLIAM SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MURATORI William, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti del pubblico presente al momento di lasciare il terreno di gioco.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Gabicce Gradara chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta, comunque, eccessiva, tenuto conto:
- delle gravi provocazioni dallo stesso subite ad opera dei sostenitori della squadra locale, i quali lo insultarono pesantemente e lo minacciarono reiteratamente e verso i quali il calciatore ebbe, in effetti, un gesto di stizza allorché alcuni di loro cercarono di scavalcare la rete di recinzione del campo;
- della moderazione del gesto;
- che vi fu ottemperanza al provvedimento di espulsione da parte del calciatore in questione.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta, tenuto conto delle invocate attenuanti, nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto calciatore Muratori William.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Gabicce Gradara e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MURATORI William a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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