COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 06.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Salvadori Ivan Calciatore A.S.D. Ardita Breda Sig. Moro Giuseppino Dirigente A.S.D. Ardita Breda Società A.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 06.05.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Salvadori Ivan Calciatore A.S.D. Ardita Breda Sig. Moro Giuseppino Dirigente A.S.D. Ardita Breda Società A.S.D. Ardita Breda La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/4/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Ivan SALVADORI – Giocatore ASD Ardita Breda “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma del C.G.S. e art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte a n. 5 gare del Campionato di 2^ Categoria 2014/2015 nelle fila della Società Ardita Breda senza averne titolo perché al momento non tesserato, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale. Al suddetto calciatore si applica l’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. avendo svolto attività nell’interesse della Società Ardita Breda”. Il Sig. Giuseppino MORO – Dirigente ASD Ardita Breda “per rispondere della violazione dell’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. e art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n. 5 gare del Campionato di 2^ Categoria 2014/2015, in cui dichiarava quanto segue : <> Ciò malgrado il calciatore Salvadori Ivan non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Ardita Breda, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”. la Società A.S.D. Ardita Breda “per rispondere a titolo di responsabilità soggettiva, ex art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo ineteresse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/5/2015. AI dibattimento del 5/5/2015 sono risultati presenti : il Sig. Salvadori Ivan Calciatore A.S.D. Ardita Breda il Sig. Moro Giuseppino Dirigente A.S.D. Ardita Breda la Società A.S.D. Ardita Breda asistiti dall’Avv. Verdolin Marco del Foro di Treviso il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente i fatti che hanno condotto al deferimento. I Sigg.ri Salvadori Ivan e Moro Giuseppino hanno espresso la loro disponibilità di poter avvalersi dell’applicazione del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (cosiddetto patteggiamento) e quindi aderiscono ai seguenti provvedimenti proposti dalla Procura che vengono concordati con la stessa nella specie e misura come da accordi di cui al separato verbale di proposta di patteggiamento, da trasmettere alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli incombenti stabiliti dall’art. 32 C.G.S. : - a carico del Sig. Salvadori Ivan Giocatore Ardita Breda : squalifica per due giornate di gara; - a carico del Sig. Moro Giuseppino Dirigente Ardita Breda : 50 giorni di inibibizione. Viceversa la Società Ardita Breda ha dichiarato di non aderire al patteggiamento e di procedere al dibattimento. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, dopo aver esposto le infrazioni addebitate alla predetta Società ha concluso proponendo l’irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - n. 3 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2014/15; - ammenda di € 300.- Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento, rilevate le violazioni ascritte al soggetti deferiti e preso atto dei provvedimenti proposti dalla Procura Federale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti riguardo alla Società che ha ritenuto di non dover patteggiare: a carico della Società A.S.D. Ardita Breda : - penalizzazione di n. 3 punti da scontare nel campionato di seconda categoria s.s. 2014/2015, - sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 200.=.
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