COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 06.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Meneghel Francesco Dirigente Fenice C 5 Sig. Paglianti Nicola Dirigente Fenice C 5 (all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Fenice C 5

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 06.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Meneghel Francesco Dirigente Fenice C 5 Sig. Paglianti Nicola Dirigente Fenice C 5 (all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Fenice C 5 Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 1104, trasmesso in data 24/2/2014 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. Francesco Meneghel, dirigente Fenice C5 : violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 5,commi 1,4 e 5 CGS per le aggravanti di cui all’art. 5,comma 6 lett. a) e b), per aver rivolto a due collaboratori della Divisione Regionale di Calcio a 5 - in occasione di una gara di Coppa Italia di Serie C1 di Calcio a 5 – gravi espressioni offensive; -Sig. Paglianti Nicola, all’epoca Dirigente Fenice C 5 : violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 5,commi 1,4 e 5 CGS per le aggravanti di cui all’art. 5,comma 6 lett. a) e b), per aver rivolto all’indirizzo della F.I.G.C. - in occasione di una gara di Coppa Italia di Serie C1 di Calcio a 5 – gravi espressioni offensive; -Società A.S.D. Fenice C 5 : per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4.comma 2 CGS e art. 5,comma 2 dello stesso CGS. Vista l’istanza presentata dai Signori Francesco MENEGHEL e PAGLIANTI Nicola, e dal Sig. ZAGO Amedeo nell’interesse della Società ASD Fenice C5 nella qualità di legale rappresentante, che hanno chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con le parti interessate; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni proposte P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. Francesco MENEGHEL : inibizione per mesi due -a carico del Sig. Nicola PAGLIANTI : inibizione per mesi due -a carico della Società A.S.D. Fenice C5 : l’ammenda di € 500,00.- Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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