COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Vazzolese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 51 del 22/4/2015 – Squalifica fino al 31/5/2015 allenatore Soligon Giovanni; Inibizione fino al 20/5/2015 Dirigente Favero Carlo – Torneo Esordienti Primavera

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Vazzolese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 51 del 22/4/2015 – Squalifica fino al 31/5/2015 allenatore Soligon Giovanni; Inibizione fino al 20/5/2015 Dirigente Favero Carlo – Torneo Esordienti Primavera La Società A.C.D. Vazzolese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 51 del 22/4/2015 con la quale deliberava i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica fino al 31/5/2015 a carico dell’allenatore Soligon Giovanni : “a fine gara raggiungeva l’arbitro, al quale era stato impedito di entrare nel proprio spogliatoio, lo afferrava bruscamente per un braccio, con forza ma senza procurargli dolore, lo tratteneva irriguardosamente per circa cinque minuti e pretendeva chiarimenti, senza averne titolo”. - Inibizione fino al 20/5/2015 a carico del dirigente Favero Carlo : ”perché, a fine gara, si rivolgeva all’arbitro con gravi espressioni ingiuriose ed irriguardose”; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Vazzolese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutate le decisioni adottate dall’Organo di Giustizia di primo grado che appaiono congrue in relazione agli accadimenti ed agli atti compiuti dagli incolpati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vazzolese; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/5/2015 a carico dell’allenatore Soligon Giovanni; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 20/5/2015 a carico del dirigente Favero Carlo; - di disporre l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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