COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Casteldazzano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 83 del 6/5/2015 – Squalifica fino al 26/10/2015 giocatore Dolci Alessandro – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Casteldazzano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 83 del 6/5/2015 – Squalifica fino al 26/10/2015 giocatore Dolci Alessandro - Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Casteldazzano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 83 del 6/5/2015 con la quale deliberava il seguente provvedimento disciplinare : Squalifica fino al 26/10/2015 a carico del giocatore Dolci Alessandro : “perché responsabile di aver lanciato il pallone contro l’arbitro colpendolo alla caviglia e procurandogli leggero dolore (partita Castel d’Azzano – Audace del 26/4/2015)” (la squalifica è stata trasferita dal capitano Mazzi Alessandro al giocatore Dolci Alessandro in quanto la Soc. Casteldazzano comunicava il nominativo del responsabile del fatto su descritto). La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Casteldazzano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante che ha esposto una descrizione dei fatti in occasione dell’audizione del 5/5/2015; sentito, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato di essere stato colpito lievemente; ritenuta più congrua, alla luce dei chiarimenti oggi pervenuti, la sanzione della squalifica fino al 14 settembre 2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Casteldazzano; - di ridurre la sanzione della squalifica fino al 14/09/2015 a carico del giocatore Alessandro Dolci; - dato che il reclamo è stato parzialmente accolto, la tassa non è dovuta
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