COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti : -del Sig. DONATO Daniele già Presidente A.C.D. Castelbaldo Masi Con riferimento alla incolpazione di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 1149 13/14, datato 30/1/2014 avente per oggetto la seguente condotta del soggetto deferito : -Sig. Donato Daniele, già Presidente A.C.D. Castelbaldo Masi per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 30,commi 1, e 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver fatto svolgere dal 19/5 all’8/6/2014 il 6° Torneo Memorial Smanio e Donato” omettendo di chiedere al C.R.Veneto la prevista autorizzazione per poter svolgere detto torneo e l’approvazione del regolamento,

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti : -del Sig. DONATO Daniele già Presidente A.C.D. Castelbaldo Masi Con riferimento alla incolpazione di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 1149 13/14, datato 30/1/2014 avente per oggetto la seguente condotta del soggetto deferito : -Sig. Donato Daniele, già Presidente A.C.D. Castelbaldo Masi per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 30,commi 1, e 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver fatto svolgere dal 19/5 all’8/6/2014 il 6° Torneo Memorial Smanio e Donato” omettendo di chiedere al C.R.Veneto la prevista autorizzazione per poter svolgere detto torneo e l’approvazione del regolamento, Vista l’istanza presentata dal Sig. Donato Daniele che ha chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S,. Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con la parte interessata; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità della sanzione proposta P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : a carico del Sig. DONATO Daniele : inibizione per mesi due (con decorrenza dal suo inserimento in seno a Società federate).
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