COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti : -del Sig. PIAIA Simone Calciatore F.C. Real Damos -del Sig. DEL FAVERO Gabriele Calciatore F.C. Real Damos -del Sig. AVOLEDO Gianni Dirigente F.C. Real Damos -del Sig. CORNAVIERA Paolo Dirigente F.C. Real Damos -della Società F.C. Real Damos Con riferimento alla incolpazione di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 271 14/15, datato 13/2/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. PIAIA Simone per violazione dell’art. 1bis,comma 1 CGS e art. 10.comma 2 CGS per aver preso parte a n.6 gare (2 di Coppa Dolomiti di 3^ Categoria e 4 in Campionato di 3^ Categoria) a favore della F.C. Real Damos senza averne titolo perché al momento non tesserato; -Sig. DEL FAVERO Gabriele per violazione dell’art. 1bis,comma 1 CGS e art. 10.comma 2 CGS per aver preso parte a n.6 gare (2 di Coppa Dolomiti di 3^ Categoria e 4 in Campionato di 3^ Categoria) a favore della F.C. Real Damos senza averne titolo perché al momento non tesserato; -Sig. AVOLEDO Gianni per violazione dell’art. 1bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di 5 gare (n. 2 di Coppa Dolomiti e n. 3 di 3^ Categoria) malgrado di giocatori Piaia Simone e Del Favero Gabriele non avevano titolo a parteciparvi; -Sig.CORNAVIERA Paolo per violazione dell’art. 1bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di n.3 gare di 3^ Categoria malgrado di giocatori Piaia Simone e Del Favero Gabriele non avevano titolo a parteciparvi; -Società F.C. Real Damos per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. Vista l’istanza presentata dai Sigg.ri PIAIA Simone, DEL FAVERO Gabriele, AVOLEDO Gianni e CORNAVIERA Paolo, nonché dal Sig. FABRIS Federico nell’interesse della Società F.C. Real Damos nella qualità di legale rappresentante che hanno chiesto l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S,.
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