COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Ardisci e Spera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 50 del 22/4/2015 e n.51 del 24/4/2015 – Squalifica per 13 giornate giocatore Frazza Dario; Squalifica per tre giornate giocatori Calzavara Edris e Piazza Davide; Inibizione per un anno dirigente Pettenuzzo Giuliano; Ammenda di € 50,00 a carico della Società; disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno) – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso U.S. Ardisci e Spera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 50 del 22/4/2015 e n.51 del 24/4/2015 – Squalifica per 13 giornate giocatore Frazza Dario; Squalifica per tre giornate giocatori Calzavara Edris e Piazza Davide; Inibizione per un anno dirigente Pettenuzzo Giuliano; Ammenda di € 50,00 a carico della Società; disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno) - Campionato Juniores Provinciale La Società U.S. Ardisci e Spera ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 22/4/2015 con la quale deliberava i seguenti provvedimenti disciplinari: - Squalifica per 13 giornate giocatore Frazza Dario : perchè, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ha irriso e offeso l’arbitro anche con gravi offese riferite anche alla sua origine etnica e al suo supposto credo religioso”; - Squalifica per tre giornate giocatore Calzavara Edris : “in occasione dell'espulsione di un compagno, teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento irridente, allontanandosi dal terreno di gioco proferiva espressioni offensive nei suoi confronti e dei suoi famigliari”; - Squalifica per tre giornate giocatore Piazza Davide: “emerge dal referto che il giocatore avvicinandosi all'arbitro lo minacciava e proferiva espressioni offensive nei suoi confronti e della sua famiglia”; - Inibizione per un anno dirigente Pettenuzzo Giuliano : “per avere aggredito verbalmente l’arbitro in segno di protesta contro una sua decisione, minacciandolo e offendendolo anche con insulti riferiti alla sua origine etnica”; - Ammenda di € 50,00 a carico della Società : “per comportamento intimidatorio di alcuni suoi giocatori non identificati nei confronti dell’arbitro”. - Disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno) : “in quanto responsabile per i comportamenti discriminatori posti in essere dei suoi sostenitori, sanzione è sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ai sensi dell’art. 16 C.G.S.”; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Ardisci e Spera; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme ai calciatori Frazza, Calzavara e Piazza e all’assistente arbitrale Pettenuzzo ; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il contenuto del rapporto di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto, in via preliminare, che la Società si è attivata per far prendere al giovanissimo calciatore piena coscienza di quanto compiuto; rilevato, altresì, che il giovane calciatore, in questo, anche supportato dai dirigenti, ha dimostrato di aver riveduto criticamente il comportamento tenuto in occasione della gara Juniores Provinciale Ardisci e SperaFratte del 18/4/2015; tenuto conto della giovane età del calciatore (17 anni circa all’epoca dei fatti) e del principio che vede prevalere il recupero del giovane atleta, ove sinceramente abbia preso atto dei valori sportivi e relazionali infranti, e l’esigenza di favorire i processi educativi e il reinserimento nell’ordinamento sportivo; ritenuto opportuno aderire alla proposta del Presidente della Società, di prescrivere una sanzione ai sensi dell’art. 16,comma 4 del C.G.S.; vista la comunicazione e-mail del 15/5/2015 che propone di far partecipare gli atleti della Società Ardisci e Spera appartenenti alla Categoria Juniores e alcuni dirigenti e genitori alla 9^ Edizione della festa multietnica “Colori e suoni dal Mondo” facendo prestar loro servizio nella giornata di domenica 31/5/2015 dalle ore 10.00 alle 22.00 affinché si occupino della distribuzione di acqua e bevande; la Società Ardisci e Spera avrà cura di comunicare i nominativi dei dirigenti (e facoltativamente dei genitori) che dovranno prestare servizio, alla Segreteria del C.R. Veneto. Il calciatore Dario Frazza, inoltre, dovrà essere presente alle seguenti due manifestazioni : - Sabato 23/5/2015 alle ore 17.30 all’intrattenimento con musiche e poesie arabe presentate dal sociologo Carlo Michielin e dal docente di arte e immagine Simone Cardella; - Sabato 30/5/2015 alle ore 20.10 all’esibizione della Ensemble Multietnico “Safar Mazì” (musiche, canti e danze dal Mediterraneo al Medio Oriente). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Ardisci e Spera; - di ridurre a 9 giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Frazza Dario e imporre, ai sensi dell’art. 16, 4° comma C.G.S. l’obbligo di comportamento indicato in motivazione a tutti gli atleti della Società Ardisci e Spera appartenenti alla Categoria Juniores. Di subordinare l’accoglimento parziale del ricorso all’esatto adempimento di quanto sopra, di modo che la mancata partecipazione del giocatore Frazza alle manifestazioni indicate in narrativa e degli altri atleti e dirigenti alla manifestazione del 31/5, con le modalità indicate, comporterà l’applicazione della sanzione pari alla squalifica per 13 giornate irrogata dal Giudice Sportivo. - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate giocatori Calzavara Edris e Piazza Davide; - di confermare la sanzione della inibizione per un anno dirigente Pettenuzzo Giuliano; - di confermare la sanzione della ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno). Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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