COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Vigonza A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 47 del 1/4/2015 – Squalifica per 10 giornate giocatore Zavasi Davide – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Vigonza A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 47 del 1/4/2015 – Squalifica per 10 giornate giocatore Zavasi Davide - Campionato Giovanissimi Provinciale L’A.C. Vigonza ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 47 dell’1/4/2015 con la quale deliberava la squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Zavasi Davide: Qui di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato il provvedimento sanzionatorio : “Facendo seguito alla decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 18 marzo 2015 p. 6.1.6 pag.. 1022 si dispone quanto segue: - nel corso della gara in oggetto, l'arbitro ha udito una frase di contenuto gravemente offensivo e razzista, in quanto riferita al colore della pelle, proveniente dalla panchina dell'A.C. Vigonza da parte di un giocatore non identificato; - il giocatore in questione non si è poi autodenunciato, sicchè il Giudice Sportivo ha dovuto sospendere cautelativamente il capitano della squadra, Niccolò Tomat, in attesa di conoscere il nominativo del responsabile; - con lettera del 20-03-2015 il capitano dell'A.C. Vigonza ha comunicato che l'autore della frase incriminata era il giocatore Davide Zavasi; - l’art. 11 del C.G.S. (“Responsabilità per trattamenti discriminatori”) dopo avere definito, al comma 1, comportamento discriminatorio “ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore (. . .), origine territoriale o etnica”, al comma 2 stabilisce che Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara"; - tenuto conto della giovane età del responsabile si ritiene di contenere la sanzione entro il minimo edittale; - del tutto fuori luogo risulta anche la lettera inviata dal presidente della società di appartenenza del calciatore, con la quale si tenterebbe di giustificare o di attenuare la gravità della frase razzista con il comportamento scorretto del giocatore del Bragni, asseritamente responsabile di avere pronunciato frasi blasfeme, offese alle madri dei giocatori di casa e interventi fallosi; orbene, a parte il fatto che le condotte denunciate non trovano riscontro nel rapporto arbitrale, deve essere chiaro che in nessun caso un comportamento scorretto, di qualsiasi tipo, sul campo di gioco, può giustificare e nemmeno attenuare un'offesa che colpisce e squalifica l'uomo in quanto persona, ponendosi le offese su piani diversi; di questo le società sportive devono essere consapevoli in quanto responsabili dell'educazione dei ragazzi giovani a loro affidati per lo svolgimento dell'attività sportiva. P.Q.M. si delibera: - di revocare la sospensione nei confronti del giocatore dell'A.C. Vigonza Niccolò Tomat; - di squalificare per dieci giornate (10) il giocatore dell'A.C. Vigonza Davide Zavasi, responsabile di avere pronunciato una frase offensiva a sfondo razzista nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Vigonza; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente con il calciatore squalificato assistito dal padre; ritenuto, in via preliminare che la Società si è attivata per far prendere al giovanissimo calciatore piena coscienza di quanto compiuto; rilevato, altresì, che il giovane calciatore, in questo, anche supportato dai dirigenti, ha dimostrato di aver riveduto criticamente il comportamento tenuto in occasione della gara Giovanissimi Vigonza-Bragni del 15/3/2015; tenuto conto della giovanissima età del calciatore (13 anni circa all’epoca dei fatti) e del principio che vede prevalere il recupero del giovane atleta, ove sinceramente abbia preso atto dei valori sportivi e relazionali infranti, e l’esigenza di favorire i processi educativi e il reinserimento nell’ordinamento sportivo; ritenuto opportuno aderire alla proposta del Presidente della Società e del genitore del giocatore, di prescrivere una sanzione ai sensi dell’art. 16,comma 4 del C.G.S.; vista la comunicazione di posta elettronica 11/5/2015 trasmessa dal Delegato della Delegazione Provinciale di Padova, in cui si dà atto dell’organizzazione da parte di una manifestazione per la giornata di domenica 7/6/2015, denominata “Tutto sport in prato” nella quale presso lo Stadio “Appiani” di Padova saranno presenti tre formazioni di giovani atleti appartenenti alla Categoria Giovanissimi delle Società Calcio Rubano, U.S.A. Mortise e A.C. Vigonza; rilevato che lo scopo di tale manifestazione è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli appartenenti alla F.I.G.C. al rispetto dei valori della persona, combattendo ogni discriminazione P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Vigonza - di ridurre a sette giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zavasi Davide Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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