F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA A.S. BISCEGLIE 1913/S.S. MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 7.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA A.S. BISCEGLIE 1913/S.S. MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 7.12.2014)
Con decisione resa nota con Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore della S.S. Monopoli, ElKamchAnouar, colpevole di avere, nel corso della gara di Serie D Bisceglie 1913/Monopoli 1966 del 7.12.2014, all'atto di notifica di un provvedimento di espulsione motivato dall'aver rivolto all'arbitro espressioni gravemente irriguardose, poggiato le mani sul petto di quest'ultimo continuando a protestare e facendo cadere per terra il taccuino ed i cartellini in dotazione allo stesso, la squalifica per 7 giornate. Contro tale pronuncia ha presentato appello a questa Corte la società di appartenenza del giocatore perseguito lamentando l'eccessiva severità della sanzione comminata e chiedendo una congrua riduzione. L'appello è fondato e va accolto. Posto che nella specie in esame non appaiono configurabili atti di violenza dovendosi escludere e che il semplice poggiare le mani sul petto altrui possa essere inteso come diretto a ledere l'integrità fisica del destinatario e che le conseguenze segnalate (caduta del taccuino e dei cartellini) siano sicuramente un effetto derivato dall'atto su descritto, le condotte addebitate al calciatore punito sono riconducibili nel paradigma normativo di cui all'art 19,comma 4, lett. a) C.G.S. che sanziona con la squalifica per 2 giornate, sia i casi di condotta gravemente antisportiva che quelli di condotta ingiuriosa o irriguardosa. Ora, essendosi le due violazioni realizzate nel medesimo contesto vanno assommate in un'unica valutazione che si ritiene equo determinare in 3 giornate cui va aggiunta una quarta automaticamente conseguente al provvedimento di espulsione, per un totale, quindi, complessivo di 4 giornate. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 di Monopoli (Bari), riduce la sanzione inflitta al calc. ElKamchAnouar a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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