F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) Il Giudice Sportivo, in relazione alla gara tra A. S. Bisceglie 1913 e S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. del 21.12.2014, valevole per il Campionato di Serie D, ha inflitto al sig. Emiliano Olcese (Fidelis Andria 1928 S.r.l.) la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al petto”. La Società Fidelis Andria 1928 S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo che il dispositivo del giudice sportivo sarebbe eccessivo e pretermetterebbe una circostanza attenuante riportata nel rapporto dell’arbitro, vale a dire che non vi sarebbe stata alcuna conseguenza a carico del calciatore avversario. In particolare, la Società reclamante ha evidenziato che sarebbe carente la percezione della volontà dell’atleta di arrecare un danno fisico all’avversario, tanto che il “pugno al petto” correttamente percepito dal direttore di gara potrebbe essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva”, sanzionabile alla luce dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. In tal senso deporrebbero altre decisioni della Corte Sportiva d’Appello. 6 Il tesserato squalificato, inoltre, si sarebbe contraddistinto nelle precedenti gare di campionato per l’assoluta correttezza dei comportamenti, avendo rimediato una sola ammonizione. In conclusione, la Società Fidelis Andria 1928 ha chiesto la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La sanzione della squalifica per tre gare effettive al sig. Emiliano Olcese è stata inflitta “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al petto”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’arbitro della gara Bisceglie/Fidelis Andria disputata il 21.12.2014 da cui emerge che, al 23’ del secondo tempo è stato espulso il n. 9 dell’Andria Emiliano Olcese “in quanto a gioco fermo colpiva con un pugno di lieve entità sul petto il portiere della società Bisceglie il quale si trovava a distanza ravvicinata dall’Olcese (meno di un metro) e si accingeva a battere un calcio di punizione a suo favore nella propria area di rigore. Il portiere non subiva alcun danno fisico ne necessitava di cure mediche”. La Corte - nel rilevare la natura fidefacente del rapporto arbitrale e pur prendendo atto che il pugno è stato definito di “lieve entità” e che il portiere si trovava a distanza ravvicinata e non ha subito alcun danno fisico - ritiene che la sanzione irrogata sia congrua in quanto il fatto accertato, essendosi concretato in un gesto volontario comunque offensivo nei confronti dell’avversario, deve essere qualificato come condotta violenta nei confronti di altro calciatore ed è sanzionato con una squalifica di almeno tre giornate dall’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.. Al rigetto del reclamo, segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. di Andria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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