F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MACERATESE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
10. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MACERATESE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00. Tale decisione è stata assunta: “per avere propri sostenitori rivolto, durante lo svolgimento della gara, espressioni volgari all’indirizzo di un A.A.. Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo degli Ufficiali di gara”. Avverso tale provvedimento la Pol. Olympia Agnonese ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.12.2014, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali. A seguito della trasmissione degli atti ufficiali, da parte della segreteria di questa Corte, la società reclamante in data 9.1.2015 faceva pervenire i motivi del reclamo chiedendo: “in accoglimento del ricorso e, per l’effetto, in riforma della impugnata delibera, ridurre congruamente e sensibilmente l’ammenda irrogata da Giudice Sportivo” All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 16.1.2015, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione. La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di € 1.200,00 di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, perché: 1) la società reclamante avrebbe svolto un’opera di collaborazione con le forze dell’ordine, sia con attività preventiva che di vigilanza; 2) la gara si sarebbe svolta regolarmente, a prescindere dalla condotta tenuta dai tifosi della società; 3) tenuto conto dei precedenti giurisdizionali. Le censure sono parzialmente fondata. La sanzione inflitta alla Pol. Olympia Agnonese srl appare incongruente rispetto a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi. Si è trattato, infatti, di “frasi volgari” rivolte da propri sostenitori ad un A.A., durante la gara, ed alla terna arbitrale, al termine della stessa, espressioni che non sono state neanche direttamente percepite dagli ufficiali di gara. È stato, infatti, soltanto un Commissario di Campo a riportare nel proprio rapporto i due episodi. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Isernia riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 700,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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