F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015 AL SIG. PABLO COSENTINO; – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.02.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015 AL SIG. PABLO COSENTINO; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.02.2015)
Con ricorso del 16.3.2015, la società Catania ha appellato, davanti a questa Corte, i provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti che, con Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015, ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 30.4.2015 al Signor Pablo Cosentino, dirigente del sodalizio etneo non inserito in lista in occasione della gara de qua, e l’ammenda di € 3.000,00 a carico della società reclamante. I comportamenti posti in essere dal Signor Cosentino, in seguito sanzionati dal Giudice di prime cure, erano consistiti inizialmente in un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro dopo essere entrato sul terreno di gioco pur non essendo autorizzato, successivamente nell’aver rivolto allo stesso, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, espressioni ingiuriose, poi rivolte anche agli Ufficiali di gara, ed, infine, in un atteggiamento minaccioso nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria che insultava e spingeva. La società reclamante, attraverso i propri assunti difensivi, presentati nei modi e termini di regolamento, chiedeva una riduzione dell’inibizione inflitta al proprio Dirigente e di voler ridurre la sanzione dell’ammenda statuita nei confronti della stessa reclamante. Tali richieste erano motivate sul presupposto che nel comportamento tenuto dal Cosentino, seppur stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non si ravvisava alcun carattere intimidatorio né ingiurioso nei confronti della terna arbitrale né minaccioso verso il tesserato della squadra avversaria, integrando tuut’al più profili irrispettosi ed irriguardosi. Dette doglianze sono infondate e vanno disattese innanzitutto in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce ai rapporti ufficiali di gara. I fatti descritti in essi e nella relazione del collaboratore della Procura Federale e riportati nella motivazione adottata dal Giudice Sportivo con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità tali da far ritenere congrua le sanzioni irrogate. Giova sottolineare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, il dirigente non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti opposti a quelli agonistici. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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