F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUGNO ALESSIO SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 19.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUGNO ALESSIO SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 19.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara effettive al calciatore Bugno Alessio. Tale decisione è stata assunta perchè, durante l’incontro Olginatese/Calcio Lecco del 19.4.2015, il Bugno colpiva un calciatore avversario con una manata al volto. Successivamente poneva la propria fronte contro quella del calciatore avversario spingendolo. Avverso tale provvedimento la Società Calcio Lecco 1912 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.4.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 2.5.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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