F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4.RICORSO DELLA S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/CHIETI CALCIO DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4.RICORSO DELLA S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/CHIETI CALCIO DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015). Con atto del 28.4.2015, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata all’allenatore della Società, Ronci Donato, la squalifica per 3 gare effettive in relazione all’incontro di calcio Giulianova/Chieti Calcio del 26.4.2015. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, avvenuta in data 28.4.2015, la Società reclamante faceva pervenire, in data 2.5.2015, i motivi di reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla quantificazione della sanzione irrogata. Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor Ronci Donato (consistite nello spintonare e discutere animatamente con un dirigente della squadra avversaria), sebbene costituiscano violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi 4 secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non possono configurarsi alla stregua di una condotta violenta, in considerazione del fatto che, per come evidenziato nel rapporto del Direttore di Gara, l’atto, posto in essere dal Ronci e consistito nello strattonare un dirigente della squadra avversaria, non ha prodotto a quest’ultimo alcuna conseguenza fisica neppure in termini di momentaneo dolore. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento delricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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