F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE SIG. DUILIO PETRARCA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 9, COMMA 8 C.G.S. (NOTA N. 2744/1129PF13-14/AM/MA) (NOTA 3602/1130PF13-14/AM/MA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 25/TFN – Sez. Disc. del 18.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE SIG. DUILIO PETRARCA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 9, COMMA 8 C.G.S. (NOTA N. 2744/1129PF13-14/AM/MA) (NOTA 3602/1130PF13-14/AM/MA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 25/TFN – Sez. Disc. del 18.12.2014) In data 23.6.2014 il Dipartimento Interregionale della L.N.D. segnalava alla Procura Federale che la Società Isernia non aveva provveduto al pagamento in favore di propri tesserati, nei termini prescritti, dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. delle somme riconosciute ai tesserati stessi dalla Commissione Accordi Economici (in seguito CAE) . Risultava al riguardo, infatti, che la Società Isernia era stata informata – sia con note raccomandate (entrambe portanti la data del 20.05.2014) ritualmente inviate (ricevute il 26.05.2014) sia con note trasmesse a mezzo fax in data 03.06.2014 – delle decisioni della CAE stessa (entrambe datate 20.05.2014) con la quale era stata disposta la condanna al pagamento di € 3.200,00 in favore del calciatore Fazio e di e 5.500,00 in favore del calciatore Iaboni. La Procura Federale esperiva apposite indagini. Veniva sentito, in data 17.09.2014, il calciatore Fazio, in quale dichiarava di aver raggiunto – dopo la decisione della CAE – un accordo con la Società nel mese di luglio 2014. A seguito di detto accordo, dopo aver ricevuto la somma in contanti concordata (€ 900,00), specificava di aver rilasciato quietanza liberatoria, così dichiarando di essere stato soddisfatto. Le dichiarazioni del calciatore erano corroborate dal suo Avvocato, che con nota acquisita agli atti della Procura in data 28.07.2014, evidenziava però di non essere in possesso della documentazione relativa ai termini dell’accordo e del conseguente pagamento. La Procura il 15.07.2014 trasmetteva nota al calciatore Iaboni, domiciliato presso l’Avv. M. Vigilante, chiedendogli documentazione attestante modalità e data di pagamento di quanto riconosciutogli dalla CAE. Il legale del calciatore Iaboni, riscontrava la richiesta – con nota acquisita agli atti della Procura in data 28.07.2014 – evidenziando che il suo assistito era stato soddisfatto ma che, anche in questo caso, non era “…però in possesso di documentazione relativa ai termini dell’accordo e al pagamento…”. Successivamente la Procura, in data 29.07.2014, sollecitava l’Avv. M. Vigilante, a far pervenire copia dell’accordo sottoscritto tra la Società ed il calciatore anche i fini della verifica del rispetto del termine. Il legale, Avv. M. Vigilante, con nota acquisita agli atti della Procura in data 04.08.2014 faceva pervenire dichiarazione liberatoria datata 19 luglio 2014. La Procura Federale – previa comunicazione di chiusura delle indagini – deferiva per entrambe le fattispecie e con separati atti, il Sig. Duilio Petrarca e la Società Isernia per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, C.G.S.). Con il deferimento veniva contestato l’omesso pagamento, nel termine di 30 gg., delle somme dovute in virtù delle decisioni della CAE. Il Tribunale Federale Nazionale – S.D. (Com. Uff. n. 25 in data 18 dicembre 2014) infliggeva al Sig. Petrarca l’inibizione di anni 1 ed alla Società Isernia la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella presente Stagione Sportiva. Ha proposto tempestiva impugnazione solo la Società Isernia, con atto del 13 gennaio 2015, chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, la riduzione della sanzione inflitta da 2 punti a 1 punto di penalizzazione. Il ricorso, puntualmente articolato, oltre a porre in rilievo l’eccessiva gravosità della punizione invocava l’applicabilità dell’istituto della continuazione così come più volte riconosciuto da precedenti giurisprudenziali sia di questa Corte che dello stesso Giudice di primo grado. Sottolineava che i giocatori erano stati pienamente soddisfatti e che trattandosi di inadempienze dello stesso tipo, era chiaramente applicabile l’istituto della continuazione, anche in considerazione che nella fattispecie, per quanto documentato, vi sarebbe stato un mero incolpevole ritardo peraltro nemmeno pienamente accertato dalla Procura. Nell’impugnazione, al riguardo, veniva effettuata altresì una puntuale esegesi della normativa (art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. in combinato disposto all’art. 8, comma 9, C.G.S.) in base al quale, secondo la reclamante, le norme, contrariamente ad altre ipotesi specifiche, non prevedevano la penalizzazione di 1 punto per ciascun inadempimento. Come sopra cennato venivano richiamate, a sostegno dell’impugnazione, diverse decisioni (cfr. Com. Uff. n. 7/CDN, 19.07.2013, NARDO’ – SPORTING TERNI; Com. Uff. n. 72/CDN, 23.04.2014, ISERNIA – CAVESE) in linea con le tesi esposte, secondo cui sarebbe stato applicabile l’istituto della continuazione. Ciò posto ritiene questa Corte che l’impugnazione sia fondata per quanto appresso in DIRITTO Preliminarmente deve essere posto in luce (cfr. Com. Uff. n. 3/2014 CGF) come questa Corte ha già avuto motivo di osservare che sono possibili, successivamente alle pronunce della CAE, accordi tra le parti – in virtù del principio della disponibilità dei propri diritti – che abbiano a variare sia le modalità di pagamento sia i termini del pagamento sia la misura del pagamento stesso. L’unico dato fermo è quello che detti accordi transattivi debbano intervenire ed essere ritualmente documentati nei termini stabiliti dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ossia entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento della CAE. Nella presente fattispecie dalle dichiarazioni del calciatore Fazio si evince che il medesimo – pur essendo stato soddisfatto del proprio credito, avendo al riguardo rilasciato quietanza liberatoria – avrebbe sottoscritto l’accordo transattivo nella seconda decade del mese di luglio 2014. E’ pacifico quindi che si è al di fuori del termine di 30 gg. previsto dalla normativa; termine decorrente dalla data in cui la Società Isernia ebbe a ricevere la comunicazione sia per raccomandata sia a mezzo fax del provvedimento della CAE. Anche l’altro calciatore (Iaboni) sarebbe stato integralmente pagato, secondo quanto si ricava dagli atti acquisiti (cfr. nota dell’Avv. M. Vigilante pervenuta alla Procura il 04.08.2014 ed allegata dichiarazione liberatoria del 19.07.2014). Nello specifico, non è però chiaro il momento della sottoscrizione dell’accordo transattivo, essendovi solo ed unicamente la dichiarazione del giocatore (appunto datata 19.07.2014) di essere stato soddisfatto. Non si è quindi nella concreta e oggettiva possibile valutazione in ordine alla effettiva data di sottoscrizione dell’accordo transattivo e se quindi il medesimo sia avvenuto nei 30 gg. dal ricevimento della comunicazione della decisione della CAE. A prescindere da tale notazione deve osservarsi, secondo la prospettazione difensiva del ricorso, che contrariamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 3, C.G.S., le infrazioni contestate [violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, C.G.S.)] non specificano e non prevedono la circostanza che il punto di penalizzazione debba essere irrogato per ciascun contestuale inadempimento. Al riguardo, per le considerazioni sopra espresse, può trovare favorevole accoglimento, nel caso di specie la richiesta applicazione di riduzione della sanzione inflitta, a fronte di una decisione di primo grado priva peraltro di adeguata e sufficiente motivazione sulla specificità anche normativa della questione sottoposta all’attenzione del Collegio. Ed infatti al riguardo può essere presa in considerazione la limitata e temporanea difficoltà economica di assoluta brevità che non ha inciso in maniera sostanziale sul dictum della CAE, tenuto conto che si tratta di violazioni della stessa specie avvenute nel medesimo arco temporale. Tutto ciò premesso, in accoglimento del ricorso, la sanzione viene rideterminata in punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella presente Stagione Sportiva 2014/2015. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Isernia F.C. di Isernia, riduce la sanzione inflitta alla penalizzazione di 1 punto in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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