F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DELSIG. ALBERTO D’ALBERTI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DELSIG. ALBERTO D’ALBERTI Con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 23 del 31.10.2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia ha inflitto al calciatore Alberto D’Alberti, all’epoca tesserato per la società A.P. Nuccio, la sanzione della squalifica fino al 28.10.2006, con proposta di radiazione dai Ruoli Federali - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 166/A del 15.5.2003 - “per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro: per avere, alla notifica dell’espulsione, colpito ripetutamente lo stesso con violenti calci, pugni e schiaffi, provocandone per due volte la caduta a terra; nonché per avere reiterato tali atti di violenza mentre il suddetto si trovava ancora per terra”. Con istanza datata 19.10.2014, pervenuta al Comitato Regionale Sicilia in data 4.12.2014, il suddetto D’Alberti ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di riabilitazione deducendo essere trascorsi tredici anni dal giorno in cui venne inflitta la sanzione e la sussistenza degli altri presupposti stabiliti dalla normativa federale e precisamente dall’art. 26, comma 3, C.G.S.. La Corte d’appello Federale a Sezioni Unite, acquisito il parere (negativo) espresso nel corso della riunione tenutasi davanti alle Sezioni Unite il 3.2.2015 dal rappresentante della Procura Federale, ritiene che l’istanza non possa trovare in effetti accoglimento. In effetti, nella fattispecie, pur essendo decorso il termine fissato dall’art. 26, comma 3, C.G.S. perché possa essere ritenuta ammissibile l’istanza di riabilitazione (possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione) – termine nel caso di specie decorso alla data del 28.10.2006 - il D’Alberti non ha tuttavia dato concretamente conto, in alcun modo, della sussistenza delle condizioni che, a norma della medesima disposizione, devono concorrere perche possa essere concessa la riabilitazione (le lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 26 C.G.S., prevedono, rispettivamente, che l’istante dimostri di non avere tratto vantaggio economico dalla violazione disciplinare per la quale è stato sanzionato, che il medesimo produca una dichiarazione sostitutiva attestante l’ininterrotta condotta incensurabile, che l’istante dimostri che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta). L’estrema gravità dei fatti, unitamente al contegno successivo tenuto dall’istante, che non risulta tra l’altro essersi mai nemmeno pubblicamente scusato dei gravissimi fatti ascrittigli, depongono nel senso del rigetto dell’istanza. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, sentita la Procura Federale respinge l’istanza.
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