F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6575/480 PF14-15 SP/GB DEL 25.2.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFNdel 27.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6575/480 PF14-15 SP/GB DEL 25.2.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFNdel 27.3.2015) Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 42/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 25.2.2015 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della società Reggina Calcio S.p.A. (di seguito anche Reggina), e della stessa Reggina per la violazione, quanto al primo, dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e, quanto alla predetta società, dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. Segnatamente, l’imputazione contestata al sig. Foti, nella qualità suddetta, aveva ad oggetto il suddetto addebito “..per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014”. Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta della Reggina, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.. All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni: al Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio S.p.A. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna: 1) non sarebbe configurabile la contestata omissione dal momento che la disciplina statale in tema di ravvedimento consentirebbe di effettuare il pagamento anche dopo l’ordinaria scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui si riferisce il pagamento in questione; 2) è in facoltà del ricorrente chiedere la rateizzazione del debito; 3) la Reggina è un’impresa in particolare stato di difficoltà com’è fatto palese dall’intervenuta approvazione, da parte del Tribunale di Reggio Calabria, di un piano di ristrutturazione del debito ex articolo 182 bis della L.F., di talchè le risorse finanziarie sarebbero state utilizzate rispettando le scansioni del suddetto piano, tanto più che per gli emolumenti qui in questione – giusta quanto già sopra anticipato – l’ordinamento consentirebbe di avvalersi dell’istituto del ravvedimento; La Corte Federale di Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 24.4.2015 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione Preliminarmente, a giudizio della Corte, va disattesa l’istanza di rinvio per impedimento del difensore presentata dalla Reggina nell’imminenza dell’odierna udienza di trattazione, attesa la manifesta intempestività della suddetta istanza, peraltro priva di conferente documentazione quanto all’impedimento dedotto. Quanto al merito, la Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con addebito della tassa reclamo. L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta in addebito consistente nell’omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento, alla data del 16.12.2014, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la cogenza dell’obbligo endofederale di cui dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., che i ricorrenti assumono recessivo di fronte alle facoltà concesse dalla disciplina in tema di ravvedimento mutuabile dall’ordinamento statale. In via preliminare, deve rilevarsi, a tal riguardo, che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie funzionali al perseguimento dei scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale. Ad ogni buon conto, mette conto evidenziare che, in subiecta materia, nessun contrasto si pone tra l’ordinamento endofederale e quello nazionale: la disciplina del ravvedimento operoso – quale delineata dall’articolo 13 della legge n. 472/1997 genericamente evocato dai ricorrenti – non contempla, infatti, la sterilizzazione della valenza illecita del comportamento omissivo qui in rilievo comportando unicamente, per finalità deflattive, una mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio a fronte del pentimento spontaneo del contribuente. I fatti mantengono, dunque, anche nella diversa prospettiva privilegiata dalla ricorrente – quella cioè dell’ordinamento statale – una connotazione di illecito anche se le sanzioni vengono attenuate, nel caso del cd. ravvedimento operoso, in ragione della fattiva resipiscenza manifestata dal contribuente. Restano, pertanto, pienamente esigibili gli adempimenti previsti dalle speciali prescrizioni dell’ordinamento federale, il quale del tutto coerentemente presidia le condotte illecite qui in rilievo con sanzioni aggiuntive. Né, peraltro, è possibile esportare nell’ordinamento endofederale, con la pretesa automaticità, i meccanismi premiali congegnati dalla richiamata normativa statale che – oltre a riflettere la chiara dimensione di disposizioni cd. speciali – assume evidentemente significato solo in riferimento all’ordinario trattamento sanzionatorio previsto per gli illeciti finanziari. In merito poi alla asserita possibilità di rateizzazione del debito questa Corte non può che ribadire quanto ha già efficacemente evidenziato il Giudice di prime cure e cioè che la Reggina, esaurendo ogni argomentazione difensiva nella mera prospettazione di un’ipotesi astratta rimasta allo stadio del tutto inappagante di una semplice manifestazione optativa, non ha concretamente dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza prescritta, detta rateizzazione, aggiungendo che il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione delle sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, infine, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al perfezionamento del piano di ristrutturazione del debito approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182 bis, dal Tribunale di Reggio Calabria. Sul punto, va, invero, parimenti confermata la decisione di primo grado dal momento che, come bene evidenziato in prime cure, il suddetto accordo non prevede (e comunque di ciò non viene data adeguata dimostrazione) una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – degli adempimenti sanzionati. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.F.A. respinta la domanda di rinvio in quanto intempestiva e non documenta, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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