F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSOLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DENNIS PATRICK BINGHAM, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6661/473 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015) – (NOTA N. 6666/474 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015)- (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSOLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DENNIS PATRICK BINGHAM, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6661/473 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015) - (NOTA N. 6666/474 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015)- (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015) A seguito delle condotte indagini, la Procura Federale ha deferito, con atti (riuniti) in data 27.2.2015, il sig. Dennis Patrick Bingham, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. c) par. VI) e VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014 le dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di settembre e ottobre 2014 e delle ritenute IRPEF e contributi INPS relativi al medesimo periodo, nonché la società medesima per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Con decisione resa pubblica con comunicato ufficiale n. 42 del 27.3.2015, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, considerato che l’accertamento relativo al contestato omesso deposito “trova pieno riscontro in atti e che pertanto sia il legale rappresentante della Società che la Società stessa debbono essere sanzionati”, ha inflitto al sig. Dennis Patrick Bingham la sanzione della inibizione per mesi quattro e alla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella presente stagione sportiva. Con il reclamo in esame, la citata società chiede l’annullamento della sanzione irrogata sulla scorta della rappresentata circostanza per cui la medesima reclamante sia da considerare esente da sanzione atteso che, da fine gennaio 2015, il sodalizio appartiene a compagine sociale totalmente differente rispetto a quella che è risultata inadempiente e quindi meritevole di deferimento. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie rispettive argomentazioni, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte Federale di Appello, letti gli atti di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene infondato e dunque da respingere il reclamo proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. inteso all’annullamento della sanzione della penalizzazione di punti due inflitta dal giudice di primo grado. La questione all’esame della Corte, essendo comprovato e non contestato da alcuno che gli organi rappresentativi della società di che trattasi non hanno provveduto, nel prescritto termine, a depositare presso la Co.Vi.So.C. - entro il termine del 16.12.2014 - le dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, per le mensilità di settembre e ottobre 2014, investe esclusivamente il tema della sussistenza nella specie della contestata responsabilità diretta della società reclamante pur essendone mutata la compagine sociale, sia pure dopo i fatti oggetto del deferimento, circostanza anche questa incontestata e incontestabile. In altri termini, si tratta di verificare se il detto integrale mutamento di assetto societario sia sufficiente a ritenere responsabile la società calcistica esente, in ragione appunto della sua nuova proprietà, da sanzione, così come afferma la reclamante. L’avviso della Corte è che la responsabilità diretta della società sussiste pur in presenza del segnalato mutamento di compagine sociale. Giova ricordare che il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società in ambito sportivo è costituito, in primis, dall’art. 4 C.G.S.. Detto articolo dispone che “le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali” (comma 1) e “rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5” (comma 2) e sempre oggettivamente “anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime” (comma 3). Le società sono poi “responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti…” (comma 4). Infine, le società “sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee” (comma 5) e “rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso…” (comma 6). Ne consegue che in ambito disciplinare le società sono chiamate a rispondere dei comportamenti di diversi soggetti, per cui, in ragione della qualità del soggetto che commette l’illecito, si distinguono diverse fattispecie di responsabilità. Quella che consegue a condotte poste in essere dai legali rappresentanti è la “responsabilità diretta”, che ricorre nel caso di specie. Ciò in quanto la condotta che merita di essere sanzionata è posta in essere da chi, secondo le stesse norme federali, rappresenta la società. Logica, dunque, risulta l’impostazione del C.G.S. laddove correla all’illecito commesso da chi legalmente rappresenta la società la diretta attribuzione a questa di responsabilità. Viene, in altri termini, in rilievo il rapporto di immedesimazione organica che corre tra (legale) rappresentante e rappresentato, con il che la medesima condotta violativa delle regole di settore genera responsabilità in capo a due soggetti. E’ concettualmente una fattispecie di responsabilità distinta, per come infatti la distingue il C.G.S., dalla responsabilità oggettiva, la cui ratio va piuttosto ricercata nel così operato coinvolgimento delle società – poiché chiamate “oggettivamente” a rispondere delle condotte poste in essere dai propri dirigenti o tesserati – al fine di prevenire la stessa commissione di condotte illecite. Questo spiega perché gli stessi organi di giustizia sportiva hanno più volte posto il tema della graduazione della sanzione in ipotesi di responsabilità oggettiva in ragione, ad esempio, del mancato coinvolgimento della società nella materiale causalità dell’accaduto. Ma siffatta impostazione non è concettualmente riproponibile per la responsabilità diretta, nella quale, pur essendo la condotta posta in essere materialmente dalla sola persona fisica legale rappresentante della società, è come se quest’ultima, in ragione del richiamato rapporto di immedesimazione organica, avesse essa materialmente posto in essere la condotta meritevole di essere censurata. Quanto rilevato consente di affermare la infondatezza del reclamo in esame atteso che, non essendovi contestazione, neppure da parte della stessa reclamante, in ordine al fatto storico dell’omesso deposito oggetto del deferimento, la sanzione di cui è questione risulta, in applicazione dei richiamati principi che segnano la responsabilità diretta delle società, legittimamente irrogata. Rimane da aggiungere che le esposte conclusioni non mutano in ragione del segnalato mutamento della compagine sociale, peraltro avvenuta in epoca successiva ai fatti oggetto del deferimento, atteso che in ossequio al principio della continuità del soggetto di diritto (la società sportiva), di cui muta, per quanto integralmente, la sola proprietà, non può dallo stesso farsi discendere una esenzione da responsabilità della persona giuridica, responsabilità già sorta e determinatasi. E se non vi è, né può esservi, esenzione da responsabilità, non può esservi l’invocata esenzione da sanzione, atteso che la sanzione “punisce” la responsabilità (diretta) oramai accertata. Ciò a tacer dell’effetto sul sistema di regole della giustizia sportiva in ipotesi riveniente dalla riconosciuta possibilità dell’azzeramento delle sanzioni sportive in ragione del cambio di assetto sociale del soggetto sanzionato. In definitiva, il reclamo proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. va respinto siccome infondato. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 di Monza (Monza-Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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