DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 672 Comunicato Ufficiale N.672 del 28.04.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara CLD CARMAGNOLA – GRUPPO FASSINA CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 672 Comunicato Ufficiale N.672 del 28.04.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara CLD CARMAGNOLA - GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 Reclamo presentato dalla Società CLD CARMAGNOLA Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett. A del CGS, per aver schierato nell'incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate al riguardo con C.U. N. 1/2014. In particolare sostiene la ricorrente che la società convenuta non avrebbe impiegato nella gara in oggetto almeno sei calciatori di cui uno nato prima del gennaio 1993 che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età. Dall’esame della distinta dei calciatori della società Gruppo Fassina presentata all’arbitro e dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti, il requisito contestato appare soddisfatto in quanto i calciatori Bastini Andrea , Fabbris Davide , Zecchinello Davide , Guedes Pedro , Fiorot Giacomo e Soarez Ortega , risultano tutti tesserati prima del diciottesimo anno di età, e il calciatore Guedes Pedro inoltre risulta essere Under 21. Risulta poi rispettato l’ulteriore obbligo dei tre calciatori italiani di cui uno Under 21. Ne consegue pertanto che lo specifico obbligo imposto dalle disposizioni del C.U. N° 1 del 2014 risulta osservato. P.Q.M. decide: a)Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco A.S.D. C.L.D. CARMAGNOLA – A.S.D. GRUPPO FASSINA 3-3. b)La tassa di reclamo è incamerata.
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