DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 744 Comunicato Ufficiale N.744 del 19.05.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Fenice C5 avverso l’esito della gara A.S.D. Kaos Futsal – A.S.D. Fenice C5 del 18.5.2015 – Campionato Juniores
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 744
Comunicato Ufficiale N.744 del 19.05.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Fenice C5 avverso l’esito della gara A.S.D. Kaos Futsal – A.S.D. Fenice C5 del 18.5.2015 – Campionato Juniores
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato, nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme ai limiti di partecipazione previsti dall’art.4 del C.U.N.1 del 2.7.2014, per la specifica manifestazione riguardante il Campionato Juniores. La norma dianzi richiamata prevede che a tale manifestazione possano partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 1996 in poi, che risultino tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 alla data del 31.3.2015, e/o con decorrenza del tesseramento antecedente il 1 aprile 2015. Nelle stesse gare è fatto obbligo di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 17° anno di età, con tesseramento valido, non annullato e non revocato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la F.I.G.C. entro la data del 30.6.2013, non essendo stati tesserati precedentemente per Federazioni estere, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. Dall’esame della lista presentata all’arbitro dalla Società A.S.D. Kaos Futsal, composta di 12 elementi, le percentuali dianzi indicate non risultano rispettate. Infatti sono stati schierati solamente 5 calciatori tesserati per la F.I.G.C. che rispettano le percentuali indicate in quanto calciatori tesserati per la F.I.G.C. per la prima volta prima del compimento del 17° anno di età e non essendo stati inseriti calciatori italiani tesserati per la FIGC per la prima volta senza essere stati mai tesserati precedentemente per altra federazione estera alla data del 30.6.2013, in violazione quindi delle percentuali minime del 50% previste dal Regolamento in questione. In sede di controdeduzioni la Società convenuta sostiene che l’anomalia rilevata sia da attribuire ad un presunto errore materiale della Divisione in sede di stesura del C.U.N.1/2014. E’ appena il caso di precisare che la data del 30 giugno 2013 con la quale la Divisione fissa alcuni criteri per la limitazione di partecipazione al gioco risulta corretta. P.Q.M. a)Visti gli artt.17 del C.G.S. e 4 del C.U.N.1/2014, si decide di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D. Kaos Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6. b)Nulla è dovuto per il presente reclamo.
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