COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 27/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 6.1 DEFERIMENTO (N. 762/786 pf 13/14 GR/mg) TETO ANTONIO, TERRANOVA TOMMASO, PARRELLA ANTONIO, ASD SAVOIA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 27/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 6.1 DEFERIMENTO (N. 762/786 pf 13/14 GR/mg) TETO ANTONIO, TERRANOVA TOMMASO, PARRELLA ANTONIO, ASD SAVOIA. PREMESSO: - Che il Vice Procuratore Federale con nota del 08 Agosto 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: • TETO ANTONIO, calciatore dell’APD ALTO BRADANO: Per rispondere della violazione dei precetti di lealtà, probità e correttezza di cui all’ art. 1, comma 1, C.G.S. per aver colpito al volto con una testata violenta il Sig.r Rocco Bosco calciatore della squadra avversaria, cagionandone la caduta al suolo; • TERRANOVA TOMMASO, allenatore dell’APD ALTO BRADANO: Per rispondere della violazione dei precetti di lealtà, probità e correttezza di cui all’ art. 1, comma 1, C.G.S. per aver minacciato i calciatori della squadra avversaria e averli colpiti con spintoni, schiaffi e pugni durante una interruzione del gioco da parte dell’Arbitro; • PARRELLA ANTONIO, capitano dell’ASD SAVOIA: Per rispondere della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S. per aver disertato senza giustificato motivo le due convocazioni del 02.05.2014 e 23.05.2014 avanti agli Organi di Giustizia Sportiva; • ADS SAVOIA: Per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 del C.G.S. in relazione alla condotta del suo tesserato PARRELLA ANTONIO; - Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 18 Aprile 2015, chiamata a seguito di plurimi rinvii nel corso dei quali veniva disposta la sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S., e una volta dato atto dell’intervenuto stralcio della posizione di altri deferiti per la disposta applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 del C.G.S., verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Michele Sibilano, il quale, richiamando istanze già formalizzate nel corso della seduta del 21 Marzo 2015, illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • TETO ANTONIO squalifica per mesi tre (3); • TERRANOVA TOMMASO squalifica per mesi sei (6); • PARRELLA ANTONIO squalifica per giornate tre (3); • ADS SAVOIA ammenda di € 500,00 per responsabilità diretta; dell’Avv. Domenico Scazzariello nella sua qualità di Difensore di fiducia di TETO ANTONIO e TERRANOVA TOMMASO nonché di PARRELLA ANTONIO personalmente, i quali ultimi, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere dell’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, sollecitavano, ciascuno per le sfere di proprio interesse, la reiezione del deferimento e il rigetto delle richieste dalla Procura Federale formalizzate, ovvero, in subordine, l’applicazione di pene ridotte e comunque corrispondenti all’entità delle infrazioni effettivamente commesse e riconosciute. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di TETO ANTONIO, TERRANOVA TOMMASO, PARRELLA ANTONIO e ADS SAVOIA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Lette, riguardo la posizione del calciatore TETO ANTONIO e dell’allenatore TERRANOVA TOMMASO, le emergenze dell’istruttoria dalla Procura Federale svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visti gli artt. 1, comma 1 e 19 comma 4 lettere b) e c) C.G.S., ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, consentono di qualificare solo parzialmente acclarate la circostanze afferenti le modalità di comportamento dei ripetuti TETO ANTONIO e TERRANOVA TOMMASO; Incrociate, più nel dettaglio, le dichiarazioni in sede investigativa raccolte, a mezzo delle quali il solo Dirigente Accompagnatore della ADS SAVOIA, PARRELLA DOMENICO, confermava di aver visto nel corso di svolgimento della gara TETO ANTONIO colpire con una testata il proprio giocatore BOSCO ROCCO e TERRANOVA TOMMASO minacciare e colpire con pugni tesserati della compagine avversaria, mentre l’allenatore e il Presidente della ADS SAVOIA rispettivamente CARDONE GIUSEPPE e OLIVA FRANCO, deponendo riguardo l’esistenza di clima complessivamente ostile, ricordavano come il proprio calciatore BOSCO ROCCO fosse stato raggiunto da una testata da avversario non riconosciuto, ancora dell’Arbitro dell’incontro IURINO GABRIELE, il quale si limitava a sottolineare, senza più significativi particolari, il comportamento arrogante e minaccioso dell’allenatore dell’APD ALTO BRADANO e da ultimo degli stessi deferiti TETO ANTONIO e TERRANOVA TOMMASO che riconoscevano di aver, il primo solo poggiato la fronte sul capo dell’avversario e il secondo di aver toccato sulla spalla un calciatore della ADS SAVOIA al fine di stemperare gli animi in quel momento accesi, è possibile riconoscere come non del tutto integrate le contestate violazioni; Ritenuto, quindi, come dall’analisi del carteggio dalla Procura Federale prodotto a sostegno della propria azione al quale risulta allegato il referto arbitrale relativo alla gara APD ALTO BRADANO - ADS SAVOIA, nel quale alcun specifico richiamo è invero operato alle condotte oggetto di deferimento e anzi si deduce in ordine alla presenza di condizioni per la prosecuzione della gara, non sia stato possibile far emergere un quadro probatorio rigidamente confermativo di tutte le presunte responsabilità ai ripetuti TETO ANTONIO e TERRANOVA TOMMASO addossate a cagione del loro comportamento; Considerato come alcuna convergente testimonianza da parte di terzi indipendenti ipoteticamente presenti ai fatti e utile a resocontarli in forma privilegiata, possa dirsi acquista agli atti del procedimento in relazione alle condotte violente e minacciose che i deferiti TETO ANTONIO e TERRANOVA TOMMASO avrebbero tenuto con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo dall’Accusa indicati; Osservato ancora come la stessa Procura Federale, che invero non è riuscita a raccogliere alcuna deposizione da parte di osservatori neutrali, in sede di raccoglimento delle conclusioni a pagina 07 della “Relazione Indagini” asserisca che: “Le dichiarazioni sono risultate contraddittorie e non lineari”; Ritenuto alla stregua di quanto precede come la ricostruzione dei fatti in relazione ai quali è stato richiesto il deferimento di TETO ANTONIO e TERRANOVA TOMMASO, nonostante l’impegno dalla Procura Federale profuso, non abbia per vero consentito il raggiungimento di alcuna certezza riguardo le modalità delle dedotte e pur acclarate aggressioni, maturate in un contesto di immotivate scorrettezze e comunque sfociate in comportamento che appare appropriato qualificare genericamente violento, ingiurioso e minaccioso; Considerato, in definitiva, come uniche, concordanti, circostanze emerse dal sinottico confronto degli atti in corso di procedimento acquisiti possano dirsi il contatto fisico avvenuto tra i calciatori TETO ANTONIO dell’APD ALTO BRADANO e BOSCO ROCCO dell’ASD SAVOIA e la condotta aggressiva e minacciosa di TERRANOVA TOMMASO allenatore dell’APD ALTO BRADANO la cui natura e intensità pur non essendo stato possibile appurare con adeguato grado di certezza, è però classificabile quale intenzionale e quindi potenzialmente violenta e lesiva dell’altrui incolumità e come tale in ogni caso sanzionabile; Osservato, in conclusione, come dall’analisi della documentazione agli atti del procedimento acquista, pur in assenza di elementi rigidamente tipizzati, sia comunque emersa, seppur con i distinguo necessariamente correlati all’incerta ricostruzione dei fatti, la responsabilità dei deferiti riguardo la condotta da questi tenuta; Acclarato, da ultimo, come PARRELLA ANTONIO debba essere comunque chiamato a rispondere, ancorché in riferimento ad ipotesi di violazioni disciplinari alle quali risulta del tutto estraneo e con conseguente, ovvia, necessità di procedere ad attenuazione della pena in suo danno richiesta, per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi ad Organi della Giustizia Sportiva; Considerato, per l’effetto, come secondo le previsioni della vigente normativa, conseguente appaia la responsabilità oggettiva della ASD SAVOIA in ragione delle violazioni al proprio sopra nominato tesserato addebitate ai sensi dell’art. 04, comma 2 C.G.S.; Constatato per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come emerga, seppur con differente grado di colpa e in contesto probatorio che lecito definire friabile, la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi contestati; Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia, in ragione di quanto sopra diffusamente motivato, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei deferiti contestati e in sede deliberativa di converso accertati le sanzioni dalla Procura Federale richieste e stimi pertanto lecita una loro mitigazione correlata alla necessità di parametrazione alla disciplina dall’art. 19 comma 4 lettere b e c regolata: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Michele Sibilano, in sede di audizioni del 21 Marzo 2015 e 18 Aprile 2015 avanzate, così provvede ed irroga a: • TETO ANTONIO squalifica per giornate 4 (quattro); • TERRANOVA TOMMASO squalifica per giornate 4 (quattro); • PARRELLA ANTONIO squalifica per giornate 1 (una); • ASD SAVOIA ammenda di € 50,00 a titolo di responsabilità ex art. 04 comma 2 C.G.S.. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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