COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.129 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.161 del 14.5.2015 (ammenda € 600,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.129 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.161 del 14.5.2015 (ammenda € 600,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice appare conforme ai fatti per come verificatisi; atteso che gli sputi che attingevano l’Assistente Arbitrale in varie pari del corpo si connotano di valenza particolarmente negativa; che, pertanto, la sanzione è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta in reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it