COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig.Villa Alessandro Giocatore ASD Canalbianco A.C.V. Sig. Marini Angelo Dirigente accompagnatore ASD Canalbianco A.C.V. Sig. Rainiero Francesco Dirigente accompagnatore ASD Canalbianco A.C.V. Sig. Targa Michele Dirigente accompagnatore ASD Canalbianco A.C.V. Società A.S.D. Canalbianco A.C.V.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig.Villa Alessandro Giocatore ASD Canalbianco A.C.V. Sig. Marini Angelo Dirigente accompagnatore ASD Canalbianco A.C.V. Sig. Rainiero Francesco Dirigente accompagnatore ASD Canalbianco A.C.V. Sig. Targa Michele Dirigente accompagnatore ASD Canalbianco A.C.V. Società A.S.D. Canalbianco A.C.V. Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 272 della stagione 2014/15, trasmesso in data 24/2/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. VILLA Alessandro, calciatore ASD Canalbianco : violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver preso parte a n. 8 gare del Campionato di 2^ Categoria 2014/15 senza averne titolo; -Sig. MARINI Angelo per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di n. 4 gare del Campionato di 2^ Categoria 2014/15 nonostante il giocatore Villa Alessandro non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Sig. RAINIERO Francesco per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di n. 3 gare del Campionato di 2^ Categoria 2014/15 nonostante il giocatore Villa Alessandro non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Sig. TARGA Michele per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato di 2^ Categoria 2014/15 nonostante il giocatore Villa Alessandro non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Società A.S.D. CANALBIANCO A.C.V. : per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 CGS e art. 1bis,comma 5 dello stesso CGS. Vista l’istanza presentata dal Sig. MARINI Angelo e dal Sig. RAINIERO Francesco (Dirigenti accompagnatori ASD Canalbianco A.C.V.) dal Sig. SIVIERO Fabrizio (Presidente ASD Canalbianco A.C.V.) nell’interesse del giocatore Sig. VILLA Alessandro, del Dirigente accompagnatore Sig. TARGA Michele e della Società ASD Canalbianco A.C.V. che hanno chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con le parti interessate; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni proposte P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. VILLA Alessandro : 1 giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/16 -a carico del Sig. MARINI Angelo : inibizione per n. 10 giorni -a carico del Sig. RAINIERO Francesco : inibizione per n. 10 giorni -a carico del Sig. TARGA Michele : inibizione per n. 10 giorni -a carico della Società CANALBIANCO: punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2015/16; ammenda di € 250,00 Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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