COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Fabbian Gian Luca Giocatore ACD Castelfranco 1997 Sig. Finotto Diego Dirigente accompagnatore ACD Castelfranco 1997 Sig. Turresendi Paolo Presidente e Dirigente accompagnatore ACD Castelfranco 1997.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Fabbian Gian Luca Giocatore ACD Castelfranco 1997 Sig. Finotto Diego Dirigente accompagnatore ACD Castelfranco 1997 Sig. Turresendi Paolo Presidente e Dirigente accompagnatore ACD Castelfranco 1997. Società A.C.D. Castelfranco 1997 Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 328 della stagione 2014/15, trasmesso in data 12/2/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. FABBIAN Gian Luca, calciatore ACD Castelfranco 1997 : violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver preso parte a n. 4 gare del Campionato di Serie D di Calcio a 5 2014/15 senza averne titolo; -Sig. FINOTTO Diego per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto distinte di gara del Campionato di Serie D di Calcio a 5 nonostante il giocatore FABBIAN Gian Luca non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Sig. TURRESENDI Paolo per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto distinte di gara del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque 2014/15 nonostante il giocatore FABBIAN Gian Luca non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Società A.C.D. CASTELFRANCO 1997 : per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 CGS e art. 1bis,comma 5 dello stesso CGS. Vista l’istanza presentata dal Sig. FABBIAN Gian Luca (Giocatore); dal Sig. TURRESENDI Paolo (Presidente e Dirigente accompagnatore) nel proprio interesse e nell’interesse del Dirigente accompagnatore Sig. FINOTTO Diego e della Società ACD Castelfranco 1997 che hanno chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con le parti interessate; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni proposte P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. FABBIAN Gian Luca : 2 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/16 -a carico del Sig. FINOTTO Diego : inibizione per n. 10 giorni a carico del Sig. TURRESENDI Paolo : inibizione per n. 30 giorni -a carico della Società Castelfranco 1997: punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/16; ammenda di € 200,00 Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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