COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Galeota Giuseppe Dirigente A.C.D. Jesolo Sig. Zottini Stefano Dirigente A.C.D. Jesolo Società A.C.D. Jesolo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Galeota Giuseppe Dirigente A.C.D. Jesolo Sig. Zottini Stefano Dirigente A.C.D. Jesolo Società A.C.D. Jesolo Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 438 della stagione 2014/15, trasmesso in data 19/3/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. GALEOTA Giuseppe, Dirigente accompagnatore ACD Jesolo : per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato Provinciale Giovanissimi 2014/15, dove dichiarava la regolarità della posizione dei giocatori partecipanti, nonostante il giocatore El Alani Yassine non ne avesse titolo perché non tesserato; -Sig. ZOTTINI Stefano, Dirigente accompagnatore ACD Jesolo : per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato Provinciale Giovanissimi 2014/15, dove dichiarava la regolarità della posizione dei giocatori partecipanti, nonostante il giocatore El Alani Yassine non ne avesse titolo perché non tesserato; -Società A.C.D. JESOLO : per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 CGS e art. 1bis,comma 5 dello stesso CGS. Vista l’istanza presentata dal Sig. SORGON Emilio (Presidente Jesolo) nell’interesse dei dirigenti accompagnatori GALEOTA Giuseppe e ZOTTINI Stefano e della Società ACD JESOLO. che hanno chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con le parti interessate; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni proposte P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. GALEOTA Giuseppe: inibizione per n. 10 giorni -a carico del Sig. ZOTTINI Stefano : inibizione per n. 10 giorni -a carico della Società: A.C.D. JESOLO : 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo Campionato Giovanissimi al quale sarà iscritta; ammenda di € 200,00.- Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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