COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Tonello Davide – Giocatore tesserato A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 20/5/2015 – Squalifica per 3 giornate – Play Out Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Tonello Davide – Giocatore tesserato A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 20/5/2015 - Squalifica per 3 giornate – Play Out Campionato di Promozione Il Sig, Tonello Davide (calciatore Vigolimenese) ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 88 del 20/5/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tonello Davide : “perché a fine gara si avvicinava all’arbitro e lo insultava gravemente coinvolgendo anche il suo parentado”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dal Sig. Tonello; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il ricorrente; sentito, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e specificando che ha identificato il giocatore Tonelli Davide dal numero di maglia che ancora indossava; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; considerato che non sono emersi elementi nuovi atti a una modifica del provvedimento impugnato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso proposto dal giocatore dell’ASD Vigolimenese Tonello Davide; - di confermare la sanzione della squalifica di tre giornate a suo carico; - di introitare la tassa di reclamo versata.
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