COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso S.S.D. Clodiense S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 20/5/2015 – Inibizione sino al 22/5/2017 Dirigente accompagnatore Sig. Ferrara Mirco – Torneo tra squadre federate “Memorial Daniele Santarato” – Categoria Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso S.S.D. Clodiense S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 20/5/2015 - Inibizione sino al 22/5/2017 Dirigente accompagnatore Sig. Ferrara Mirco – Torneo tra squadre federate “Memorial Daniele Santarato” – Categoria Juniores La Società S.S.D. Clodiense S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 88 del 20/5/2015 con la quale infliggeva la sanzione della inibizione fino al 22/5/2017 a carico del Dirigente Accompagnatore Sig. Ferrara Mirco : “perché, in occasione dell’allontanamento di Mattiuzzi Gianluca, si dirigeva correndo verso l’A., agitando minacciosamente la bandierina, e, raggiuntolo, lo colpiva ripetutamente con entrambi i pugni al petto, procurandogli forte dolore; quindi gli lanciava contro la bandierina, colpendolo alle gambe e procurandogli lieve dolore. Dopo l’espulsione, sollecitava la squadra ad abbandonare il campo prima della fine dell’incontro, ottenendo il risultato di far concludere anticipatamente la competizione”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Clodiense S.r.l.; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua in relazione ai fatti addebitati al Dirigente Ferrara; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo , tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.) ritenuto, altresì, non sussistere elementi probatori utili a ridurre il provvedimento sanzionatorio impugnato; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso proposto dalla Società S.S.D. Clodiense S.r.l.; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 22/5/2017 a carico del Dirigente accompagnatore Sig. Ferrara Mirco; - di introitare la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it