F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI: – SIG. GIUSEPPE IODICE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE; – SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI: - SIG. GIUSEPPE IODICE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE; - SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015) La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 29 maggio 2015 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla Lega italiana calcio professionistico avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, pubblicata nel C.U. n. 44/TFN del 30 marzo 2015, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del deferimento del sig. Giuseppe Iodice, direttore sportivo della società S.S. Ischia Isola Verde s.r.l. Con provvedimento del 26 febbraio u.s. la Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale federale nazionale il sig. Giuseppe Iodice ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, CGS, per aver pronunciato pubblicamente espressioni offensive della onorabilità del rag. Mario Macalli, presidente del Consiglio direttivo della Lega italiana calcio professionistico. Unitamente al sig. Giuseppe Iodice è stata deferita la società S.S. Ischia Isola Verde s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato. All’esito del dibattimento il Tribunale federale ha dichiarato improcedibile il deferimento per difetto di notificazione della Comunicazione di conclusione delle indagini. Avverso la suddetta decisione ha preannunciato reclamo la Lega italiana calcio professionistico, in persona del presidente pro tempore rag. Mario Macalli. Successivamente, tuttavia, con comunicazione in data 27 maggio u.s., a firma del sig. Archimede Pitrolo, vicepresidente della medesima predetta Lega, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al reclamo. La Corte, preso atto della rinuncia comunicata dalla Lega italiana calcio professionistico «a proseguire nel giudizio instaurato con preannuncio di reclamo avverso il Com. Uff. n. 44 Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare – pubblicato in data 30 marzo 2015 ed avente ad oggetto la dichiarazione di improcedibilità del deferimento nei confronti del sig. Giuseppe Iodice e della S.S. Ischia Isola Verde s.r.l.», dichiara il non luogo a procedere e la conseguente estinzione del procedimento d’appello instaurato dalla predetta Lega. Per questi motivi la C.F.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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