F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 11. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELL’A.S.D. F.C.D. ROSSOBLU POTENZA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00; – 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON VALLO DELLA LUCANIA/ROSSOBLU POTENZA DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 11. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELL’A.S.D. F.C.D. ROSSOBLU POTENZA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON VALLO DELLA LUCANIA/ROSSOBLU POTENZA DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015) Nel corso della gara G. Vallo della Lucania/R. Potenza del 18.01.2015, uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto oggetto, durante l’incontro e fino al termine dello stesso, del lancio di monetine e un bottiglia di vetro –che non lo raggiungevano- da parte di sostenitori del R. Potenza. I medesimi tifosi del R. Potenza nel corso della partita si erano altresì resi responsabili del lancio di due petardi sul campo per destinazione, la cui esplosione provocava un malessere (stordimento) ad uno degli assistenti dell’arbitro. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. .n 79 del 21.01.2015), irrogava a carico della Società presso il Dipartimento Interregionale la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 2.000,00, anche in considerazione dei precedenti e della potenziale idoneità delle condotte a provocare danni all’integrità fisica. Proponeva impugnazione la Società R. Potenza chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da 7 comportare dette afflittive misure tenuto conto che l’incontro si svolgeva fuori casa e che pertanto la responsabilità organizzativa doveva considerarsi attenuata. Infatti, giocando in campo avverso, la Società non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Evidenziava che non vi erano precedenti a carico della società stessa e che la gara si era svolta senza alcuna alterazione del suo regolare svolgimento. Sottolineava la Società R. Potenza come vi fossero al riguardo specifici precedenti di questa Corte che si attagliavano al caso in questione. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società R. Potenza giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri sostenitori; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria. Si osserva infatti –rifacendosi proprio agli specifici precedenti citati dalla reclamante- che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti verso uno degli ufficiali di gara e dall’esplosione dei petardi nelle sue vicinanze. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Ancora in effetti tutte le altre azioni poste in essere dalla tifoseria non hanno assunto connotati di protesta e/o manifestazioni violente, seppur essendo comunque al di fuori dei normali canoni comportamentali. Conseguenzialmente, sembra equo modificare la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse - anche in considerazione del fatto che, seppur destinatario di alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell’arbitro non è stato attinto e non ha riportato peculiari menomazioni dall’esplosione dei petardicon la inflizione della diffida, confermando integralmente la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C.D. Rossoblu Potenza di Potenza, ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 2.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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