F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. BELLUNO 1905 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000 – 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA BELLUNO/TAMAI DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. BELLUNO 1905 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000 - 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA BELLUNO/TAMAI DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015) La A.C. Belluno 1905 S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C. Belluno 1905/Tamai del 18.1.2015, ha irrogato la ammenda di € 3.000,00 e la sanzione di una gara a porte chiuse con la seguente motivazione: “per averi propri sostenitori: - in occasione dell’annullamento di una rete alla propria squadra, rivolto espressioni gravemente ingiuriose nonché comportanti denigrazione per ragione di razza e provenienza territoriale all’indirizzo di un A.A; - al termine della gara il numero elevato e con modalità percepite da tutti gli spettatori, rivolto espressioni di offesa e discriminazione per ragione di provenienza territoriale all’indirizzo della terna arbitrale. Inoltre, sempre al termine della gara persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano ingresso nell’area degli spogliatori grazie alle porte lasciate aperte, rivolgendo espressioni gravemente intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della condanna a disputare una gara a porte chiuse e la riduzione dell’ammenda ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare il ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dai propri sostenitori non era sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. che riguarda la responsabilità per comportamenti discriminatori non essendo stata posta in essere nessuna condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità. Il ricorso appare fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente, cosi come descritto nel referto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale va invece sanzionato ai sensi dell’art. 14 C.G.S. che riguarda la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori prevedendo come sanzione l’ammenda, salvo che la società non sia stata diffidata più volte nel qual caso si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a 2 giornate. Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto annullando la sanzione della squalifica di una gara a porte chiuse e confermando invece l’ammenda di € 3.000,00. 2 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Belluno 1905 S.S.D. di Belluno ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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