F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAVIA/U. VENEZIA DEL 5.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 89/DIV del 9.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAVIA/U. VENEZIA DEL 5.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 89/DIV del 9.12.2014)
Con atto del 10.12.2014, la Società A.C. Pavia S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della 2 L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 9.12.2014) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 in relazione all’incontro di calcio del Campionato Nazionale Pavia/U. Venezia del 9.12.2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 15.1.2015, i motivi di reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata. Al proposito, questa Corte osserva che, in relazione alla indebita presenza nel tunnel che conduce al locale spogliatoi di persone, non identificate, ma riconducibili alla Società ricorrente, appare equa la sanzione nella misura di € 300,00 anche alla stregua di analoghi precedenti. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Società A.C. PAVIA s.r.l.. e ridetermina la sanzione nella misura di € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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