F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI NUNNO PAOLO LEONARDO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/CASTIGLIONE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI NUNNO PAOLO LEONARDO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/CASTIGLIONE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al dirigente dell'U.S.D. 1913 Seregno Calcio, Di Nunno Paolo Lorenzo, che, nel corso della gara di Serie D, Seregno/Castiglione del 21.12.2014, era penetrato sul terreno di gioco, apostrofando con espressioni irriguardose l'arbitro e sospingendolo sino a farlo leggermente arretrare, persistendo, quindi, nella sua condotta ingiuriosa anche dopo essere stato allontanato, la sanzione dell'inibizione fino al 25.2.2015. Tale pronuncia è stata impugnata dal sodalizio di appartenenza del Di Nunno che propone una versione ridimensionata dell'accaduto e, di conseguenza, chiede una riduzione dell'inibizione. L'appello non ha fondamento e va respinto. Nessun credito di attendibilità può infatti riconoscersi alla ricostruzione dei fatti, strumentalmente edulcorata, posta a fondamento dei motivi di doglianza perchè palesemente contraddetta dai documenti ufficiali che - è bene ricordarlo - in materia costituiscono fonti di prova privilegiata giusta il dettato di cui all'art.39 comma 1/1 C.G.S.. Ciò chiarito, va evidenziato come la condotta disciplinarmente rilevante del Di Nunno, connotata da intensità e persistenza, deve anche ritenersi aggravata dalla qualifica di dirigente accompagnatore del predetto tesserato tenuto, in quanto tale, ex art.65,1° comma N.O.I.F., a garantire il rispetto degli ufficiali di gara ''impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio''. Alla luce delle considerazioni che precedono la quantificazione dell'inibizione comminata è da giudicare assolutamente equa e proporzionata all'entità delle violazioni commesse. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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