F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALATI FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/TORRECUSO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALATI FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/TORRECUSO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
Con atto del 9.1.2015, la Società A.S.D. Roccella preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 7.1.15) con la quale era stata irrogata all’allenatore della Società, GALATI Francesco, la squalifica per tre gare effettive in relazione all’incontro di calcio Roccella/Torrecuso del 4.1.2015. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 19.1.2015, i motivi di reclamo. Il reclamo è infondato. Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor GALATI Francesco (consistite nello spintonare e discutere animatamente, fuori dell’area tecnica, con alcuni calciatori) costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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