F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/BARLETTA DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/BARLETTA DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015) Con ricorso del 16.1.2015 la A.C.R. Messina S.r.l. (d’ora in avanti Messina) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (di cui al Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015) con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di €. 5.000,00 in relazione al comportamento di un addetto alla sicurezza nel recinto di giuoco che, nel corso della gara del Girone B svoltasi l’11.1.2015 contro la squadra del Barletta, aveva rivolto frasi offensive ad un assistente arbitrale fino ad essere allontanato dal campo. A sostegno dell’impugnazione il Messina deduceva la sussistenza di una serie di circostanze attenuanti le quali, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali in materia, avrebbero militato nel senso di una riduzione della sanzione. Più in particolare il Messina indicava le seguenti circostanze: a) l’adozione da parte della società di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire comportamenti antisportivi, frutto anche dell’impiego di adeguate risorse finanziarie ed umane che comproverebbero, sotto ogni profilo, uno sforzo per ridurre al minimo eventi come quello verificatosi; b) l’allontanamento in via definitiva e la privazione di qualsiasi incarico per l’autore del fatto che ha determinato la sanzione; c) la cooperazione di tutti gli esponenti della società con le forze dell’ordine e gli Ufficiali di gara; d) il regolare svolgimento della partita dal quale si dovrebbe desumere la sostanziale irrilevanza dell’episodio e una sua, conseguente, più benevola considerazione ai fini della sanzione. Il ricorso può essere parzialmente accolto, pervenendosi alla richiesta riduzione della sanzione. Al riguardo, è da osservare che l’episodio di cui si è reso protagonista un addetto alla sicurezza appare frutto di una iniziativa personale, grave e intollerabile, la quale va tuttavia inquadrata nell’ambito delle misure predisposte dalla società, odierna reclamante, al fine di garantire con i propri mezzi episodi violenti e di consentire sul proprio campo il regolare svolgimento delle competizioni. Ciò che, infatti, può rimproverarsi alla società – chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva - non è l’inadeguatezza delle misure (in quanto lo stewart in questione era stato arruolato proprio allo scopo di prevenire episodi di violenza e cooperare con le forze dell’ordine), bensì una sorta di culpa in eligendo per aver affidato il compito a soggetto poi rivelatosi inadeguato L’episodio appare oggettivamente circoscritto e non ha avuto riflesso alcuno sullo svolgimento della gara. Appare pertanto equo ridurre la sanzione alla somma di €. 2.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina, riduce l’ammenda ad € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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