F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOI FEDERICO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/NUORESE CALCIO 1930 DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOI FEDERICO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/NUORESE CALCIO 1930 DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Federico Boi a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara del 5 4.1.2015 valevole per il Campionato di Serie D tra la Viterbese Castrense e la Nuorese Calcio 1930. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto giocatore, nel corso del gioco, ha protestato direttamente contro il Direttore di gara, spingendolo ponendogli entrambe le mani sul petto. Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell’applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di 4 giornate proporzionata alla condotta rilevata dal direttore di gara. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore si debba ritenere adeguata Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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