F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CALCIO SAN CESAREO DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 14.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
10. RICORSO DEL S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CALCIO SAN CESAREO DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 14.1.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al giocatore Andrea Saraniti a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara dell’11 gennaio 2015 valevole per il Campionato di Serie D tra la Viterbese Castrense S.r.l. e la San Cesareo. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, a gioco fermo, ha afferrato un calciatore avversario per i capelli. Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell’applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di 3 giornate, né erronea, né tantomeno eccessiva nella quantificazione. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore si debba ritenere adeguata Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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