F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO VITTORIO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/AMITERNINA SCOPPITO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO VITTORIO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/AMITERNINA SCOPPITO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015) La società S.S.D. Chieti Calcio A.R.L., in persona del Presidente pro tempore signor Walter Biella, ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara 3 inflitta al calciatore Esposito Vittorio seguito gara Chieti Calcio/Amiternina Scoppito del 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. 82 del 28.1.2015) per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. Il ricorrente espone, nel ricorso, una versione dei fatti accaduti in modo differente da quella riportata nel Referto arbitrale e, supponendo uno scambio di persona da parte del direttore di gara, chiede la facoltà di provare la propria tesi mediante l'utilizzo delle riprese televisive dai quali, secondo il ricorrente, si evince l'estraneità del calciatore Esposito Vittorio ai fatti contestati e la mancanza di volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario. Chiede pertanto, in via principale, annullare la delibera impugnata o, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale (1 giornata). La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente nonché esaminato il referto arbitrale, ritiene l'inammissibilità, non ricorrendone i presupposti, dell'esame delle riprese televisive e considera, al contrario, il referto arbitrale prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti. Ritiene, quindi, la sanzione irrogata congrua in ordine al comportamento assunto dal calciatore Esposito Vittorio. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio a.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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