F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA NOVARA/ALESSANDRIA DEL 23.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA NOVARA/ALESSANDRIA DEL 23.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015) La società Novara Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Massimo De Salvo, ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Toscano Domenico, seguito gara Novara/Alessandria del 23.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 118/DIV del 27.1.2015), per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso). Detta sanzione nasce da quanto riportato nel referto arbitrale, secondo il quale il Signor Toscano Domenico, allenatore della Società Novara Calcio S.p.A., protestava contro l'arbitro, gesticolando ampiamente con le braccia in segno di disappunto, fomentando i propri sostenitori contro l'operato della terna arbitrale. Il ricorrente nel sostenere che il comportamento del Signor Toscano Domenico non sia stato offensivo bensì meramente di carattere critico, tuttalpiù irriguardoso, nei confronti della decisione dell'arbitro, ritiene la sanzione comminata sproporzionata. Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione o convertita in ammenda, riducendola al minimo edittale. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce il comportamento assunto dal signor Toscano Domenico irriguardoso nei confronti dell'arbitro ma non offensivo. Ritiene pertanto di accogliere le motivazioni esposte. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Toscano Domenico in 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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