F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI: A) AMMENDA DI € 7.500,00; B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI PASQUALE LUCA; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MARIANI BRUNO; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CASTELLANO GIANLUCA; – SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSIMIANI CRISTIAN; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI FRANCESCO; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AJDINI ARNOLD; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.BERTOCCO GIACOMO; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUANI MANUEL; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARINI MATTEO; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLUCCI DANIALE; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAUDINO PAOLO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, L’AQUILA/PRATO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI: A) AMMENDA DI € 7.500,00; B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI PASQUALE LUCA; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MARIANI BRUNO; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CASTELLANO GIANLUCA; - SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSIMIANI CRISTIAN; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI FRANCESCO; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AJDINI ARNOLD; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.BERTOCCO GIACOMO; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUANI MANUEL; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARINI MATTEO; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLUCCI DANIALE; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAUDINO PAOLO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, L’AQUILA/PRATO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015 le sanzioni in epigrafe. La sanzione all’Aquila Calcio veniva così motivata: perché i propri sostenitori durante tutta la seconda parte della gara assumevano un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale ; perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, al termine della gara al rientro negli spogliatoi avvicinava l’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; per mancata assistenza alla terna arbitrale da parte del dirigente addetto all’arbitro, al quale era stata data la custodia del veicolo del direttore di gara. Il dirigente medesimo dopo aver lasciato le chiavi dell’auto nello spogliatoio dell’arbitro si è assentato completamente; gli ufficiali di gara successivamente constatavano la presenza sull’autovettura di numerosi danni(obbligo risarcimento danni, se richiesti). Al Di Pasquale veniva contestato comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale al termine della gara; al Mariani comportamento irriguardoso inoffensivo verso un assistente arbitrale, al termine della gara assumeva comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l’arbitro; 5 al Castellano comportamento offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale al termine della gara; al Massimiani atto di violenza verso un avversario a gioco fermo e per comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l’arbitro al termine della gara; al Gabrieli comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro; all’Ajdini, al Bertocco, al Capuani, al Ceccarini, al Colucci ed al Raudino veniva contestato comportamento gravemente e reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale al termine della gara. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società l’Aquila calcio per la sanzione nei suoi confronti e per quelle degli altri incolpati. Le doglianze della difesa si possono così sintetizzare: non vi è alcun riferimento delle asserite e gravi frasi di discriminazione territoriale nei confronti del Prato; per quanto concerne la mancata assistenza alla terna arbitrale da parte del dirigente addetto all’arbitro e con riferimento allo specifico addebito contestato al dirigente Di Pasquale che ha lasciato le chiavi dell’auto nello spogliatoio dell’arbitro e dopo si è assentato completamente, si precisa che lo stesso ha lasciato le chiavi sul tavolo dello spogliatoio rappresentando al direttore di gara e il suo stato febbrile. Nel frangente il Di Pasquale avrebbe detto che aveva parcheggiato a fianco della sua. La società contesta, poi, l’obbligo di risarcimento danni all’autovettura del direttore di gara posto che per libera e consapevole scelta dell’arbitro l’auto era stata parcheggiata in zona esterna al campo di gara. Ci sarebbe una grave pesante forzatura giuridica nonché un’erronea applicazione dell’articolo quattro, comma quattro del Codice di Giustizia Sportiva. Stante l’impossibilità per l’Aquila calcio di poter intervenire diversamente, la posizione di parcheggio dell’auto in luogo del tutto aperto all’ingerenza di chiunque, non consente di riconoscere al club alcuna responsabilità sotto un triplice profilo: 1) l’attivazione da parte del club di tutte le azioni di sorveglianza e prevenzione; 2) la sottrazione per volontario comportamento delle Di Giovanni del veicolo alla materiale custodia del club; 3) la mancata possibilità per i dirigenti del club di ispezionare il veicolo. Per Massimiani Cristian, il calcio inferto all’avversario non ha riportato danno all’efficienza fisica, tanto che non è stata necessaria la sua sostituzione . La sanzione è molto gravosa e trova motivi di incongruenza nel medesimo referto (non v’è stata alcuna necessità di soccorso o sostituzione e non si può rinvenire alcuna intenzionalità). Per Mariani e Castellano non è stata riferita alcuna aggressività, vertendo le contestazioni su questione di natura tecnica (fuorigiuoco). Il dottor Mariani, infine, ha dimostrato grande responsabilità ed attenzione al fine gara, assistendo la terna arbitrale ed accompagnando con la sua auto gli assistenti in luogo lontano, dove avevano lasciato le rispettive autovetture. La difesa, infine, non ritiene affidabile il riconoscimento dei sette su 35 ragazzi, nel dopogara fuori dello stadio che erano intenti a guardare la terna “quasi sorridendo”; l’arbitro a riguardo precisa “una volta girati verso la macchina abbiamo capito il motivo”. Si producono dei fogli di telepass ed una ricevuta di taxi, argomentando che tale fotocopie dimostrerebbero che molti dei ragazzi erano già partiti prima dell’increscioso finale. In via preliminare il collegio ordina la separazione dei ricorsi. I fatti contestati nella loro gravità e concretezza trovano pieno riscontro nel rapporto dell’arbitro e degli assistenti redatto sul tavolo dello spogliatoio, tanto ciò è vero che nel corpo del dettagliatissimo rapporto viene adoperato il verbo “Abbiamo”, a parte la sequenza logico-temporale delle varie condotte che si sono estrinsecate nello spogliatoio stesso! Particolarmente grave e biasimevole il comportamento dell’addetto all’arbitro De Pasquale Luca, che va al di là di ogni principio di lealtà e correttezza, al quale l’arbitro aveva consegnato le chiavi aggiungendo “è la Punto nera”; ed il Di Pasquale aggiungeva “sì, sì l’ho vista quando siete arrivati, avete parcheggiato affianco alla mia”. Quindi v’è stato un sostanziale affidamento. Guarda caso, dopo la firma del refertino post-gara se ne va insieme agli altri, senza dir niente a nessuno, lasciando le chiavi sotto i fogli. Il resto è cronaca ed in un certo senso può considerarsi come un principio di prova logica come presagio di quanto doveva, poi, accadere all’auto. Ecco perché va confermato l’obbligo del risarcimento per i danni all’auto del Direttore di gara che lo stesso aveva 6 fatto visionare al dott. Mariani. La fattispecie rientra appieno nella fattispecie dell’art.4 del Codice di Giustizia Sportiva(responsabilità della società). A parte il comportamento del Di Pasquale, nel rapporto si evidenzia come per tutto il secondo tempo il pubblico locale rivolgeva gravi offese e minacce alla terna arbitrale, alla FIGC, all’AIA, ma soprattutto gravi frasi di discriminazione territoriale nei confronti del Prato. Orbene non v’è alcuna menzione del tenore di tali frasi (che comunque non sono state contestate). Sulla sanzione inflitta alla società, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che si ritiene equo ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00. Va parzialmente accolto anche il reclamo del dott. Mariani per il ravvedimento successivo alla partita, con i comportamenti sopra descritti, e per l’effetto riduce la squalifica a 2 giornate effettive. Per il resto, tenuto conto della natura e gravità dei fatti commessi (art.16 C.G.S.), il reclamo va respinto. La piena prova offerta dal rapporto arbitrale non può essere scalfita dalla documentazione prodotta del tutto equivoca od illeggibile. Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’Aquila Calcio 1927 dell’Aquila: A) in parziale accoglimento riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00 alla società e dispone restituirsi la tassa reclamo; B) in parziale accoglimento riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mariani Bruno a 2 giornate effettive di gara. Respinge per il resto e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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