F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL CALC. NICCOLINI DANIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CLODIENSE/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL CALC. NICCOLINI DANIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CLODIENSE/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) Il calciatore Niccolini Daniel ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) all’esito della gara Clodiense/Biancoscudati Padova del 2 aprile 2015, con la quale al medesimo è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo. A sostegno del proprio ricorso, il calciatore asseriva l’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata, da qualificare, a suo avviso, non già come violenta bensì meramente antisportiva e scorretta, anche in considerazione dell’assenza di lesioni a danno del giocatore avversario; conseguentemente, chiedeva di qualificare la condotta come posta in violazione dell’art. 19, comma 4, lett. a) - e non già lett. b) - del C.G.S. e, quindi, di ridurre la sanzione a due sole giornate di squalifica. Il ricorso non merita accoglimento. Non vi è dubbio che la qualificazione come violenta di una condotta prescinda dalle conseguenze lesive che ne possano essere derivate, essendo queste ultime utili tutt’al più ad integrare mere circostanze aggravanti. Pertanto, la condotta posta in essere dal ricorrente, sostanziatasi in un’azione aggressiva (schiaffo) in danno di un calciatore avversario, deve essere qualificata come violenta, sebbene non abbia arrecato lesioni visibili all’altra parte. La circostanza che la vicenda de qua sia avvenuta a gioco fermo rende la stessa non assimilabile a quelle di cui ai precedenti giurisprudenziali evocati dal ricorrente, relativi a fatti avvenuti durante le azioni di gioco (ad es. nell’atto di divincolarsi da un avversario). 7 Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Niccolini Daniel. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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