F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) La S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S.D. Jesina Calcio e Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. del 2.4.2015, ha irrogato la ammenda di € 600,00 “per averi propri sostenitori acceso numerosi fumogeni nel proprio settore. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni all’integrità fisica dei presenti”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione ha proposto ricorso deducendo il fatto che i fumogeni erano stati accesi non per cagionare danni all’integrità fisica dei presenti ma solo per sugellare il gemellaggio tra le tifoserie. Il ricorso appare in parte fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente non appare così grave da determinare la sanzione nella misura quantificata dal Giudice Sportivo. Infatti il lancio dei fumogeni è avvenuto limitatamente ad uno specifico settore del campo. Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto rideterminando l’ammenda in € 400,00. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it