F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 4.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
8. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 4.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)
La Società A.S. Roma S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto dell’8.4.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 13.4.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per 6 quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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