F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARCAS IONUT SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARCAS IONUT SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015). Con ricorso con procedura d'urgenza ritualmente proposto la Società 1913 Seregno Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015 – Campionato Nazionale Juniores) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale – ha inflitto, seguito gara Seregno Calcio/Virtusvecomp Verona del 23.5.2015, al calciatore Farcas Ionut la squalifica per 3 gare effettive per avere dato ad un avversario, a gioco fermo, una manata al volto. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza della condotta violenta rilevando, per contro, che il calciatore era intervenuto per cercare di sedare gli animi e di bloccare sul nascere una eventuale rissa. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione, da tre a due giornate, della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Alla seduta del 29.5.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato atteso il contenuto, al quale per brevità si riporta, dell'art. 35 n. 1 – 1.1, C.G.S. che recita “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società 1913 Seregno Calcio S.r.l di Seregno (Monza e Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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