F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE OUSMANE SEGUITO GARA SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA VIBONESE CALCIO/AURUNCI DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE OUSMANE SEGUITO GARA SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA VIBONESE CALCIO/AURUNCI DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015) L’U.S. Vibonese Calcio ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo, relativamente alla gara del 17.5.2015 tra l'indicata società e la società Aurunci, pubblicato sul Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015, con il quale è stata inflitta al calciatore Sene Pape Ousmane la squalifica per 3 giornate effettive di gara. Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera completamente diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione. Dal rapporto arbitrale risulta che l’indicato calciatore “con la palla non a distanza di gioco colpiva con uno schiaffo al volto un avversario e con un calcio una gamba. Tale comportamento provocava dolore all’avversario e lo faceva cadere “. Come riferito, nel ricorso la dinamica dei fatti viene descritta in maniera diversa, ossia che era stato il calciatore della società avversaria che, “disinteressandosi del pallone in gioco e aumentando il proprio volume corporeo con l’allargamento delle braccia, ostruiva la corsa del Sene il quale fortuitamente, per scansare l’avversario, entrava in contatto con lo stesso, colpendolo sulla corsa alla gamba con il ginocchio ed istintivamente cercava di spostarlo attingendolo con la mano aperta al collo, senza però sferrargli uno schiaffo al volto per come, viceversa, indicato nel referto arbitrale”. Le circostanze descritte sarebbero confermate dalle immagini televisive in possesso della società ricorrente. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale. 3 Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova, tranne il video dell’azione, che peraltro non viene allegato e che comunque la sezione non ritiene di dover prendere in esame. Parimenti congrua ed adeguata è la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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