F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JESSICA FEDERICA SPINOLA (calciatrice già tesserata per la Società ASD Futsal Ternana, svincolata in data 1.7.2014) – (nota n. 9724/130 pf14-15/SP/mg del 29.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015
(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JESSICA FEDERICA SPINOLA (calciatrice già tesserata per la Società ASD Futsal Ternana, svincolata in data 1.7.2014) - (nota n. 9724/130 pf14-15/SP/mg del 29.4.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 29 aprile 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare la Signora Jessica Federico Spinola, calciatrice già tesserata dal 10.1.2014 per la Società ASD Futsal Ternana, svincolata in data 1.7.2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC in relazione all’art. 94 ter, punto 2 delle NOIF per non aver ottemperato al dovere di formalizzare e sottoscrivere, unitamente alla Società ASD Futsal Ternana, l’accordo economico, precludendo, peraltro, alla Società medesima, la possibilità di avvalersi della facoltà di depositarlo autonomamente presso la Divisione Calcio A 5, nei termini previsti dalla predetta norma, a valere dal 10.1.2014, data del tesseramento della calciatrice, fino al termine della s.s. 2013/2014, benché nello stesso periodo la Federico Spinola abbia disputato le gare del Campionato e percepito dalla stessa Società, per le prestazioni sportive fornite, la somma complessiva di € 8.006,00, ripartita in n. 10 rate a mezzo di altrettanti bonifici bancari del Monte Dei Paschi di Siena, facendo derivare la responsabilità oggettiva dell’ASD Futsal Ternana, ai sensi dell’art. comma del CGS la cui sanzione è stata già patteggiata dalla stessa Società. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita presentava una propria memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione della sanzione nei confronti della Signora Jessica Federico Spinola della squalifica per 5 giornate di gara. La decisione Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dagli atti del procedimento disciplinare, avente ad oggetto il presunto mancato deposito dell’accordo economico da parte della Società Futsal Ternana, militante nel campionato di serie A Femminile di Calcio a 5, sottoscritto dalla calciatrice Jessica Federico Spinola, per la stagione sportiva 2013-2014 e conclusosi con la richiesta di patteggiamento inoltrata alla Procura federale dal Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Futsal Ternana Signor Raffaele Basile, emergeva che il modulo di tesseramento firmato il 24.8.2013 dalla calciatrice deferita con la Società ASD Futsal Ternana non veniva depositato nei termini previsti. Poiché la calciatrice medesima in data 1.9.2013 si recava in Brasile per ivi ultimare un campionato di calcio; l’accordo economico sottoscritto soltanto dalla Società veniva invece consegnato lo stesso giorno della firma del modulo di tesseramento, alla Signora Spinola che ne aveva espressamente richiesto copia, al fine di sottoporlo all’analisi del suo legale di fiducia. La calciatrice non rientrava in Italia alla fine del mese di ottobre 2013 come concordato con la Società poiché subiva un infortunio alla caviglia. Il tesseramento sottoscritto dalla calciatrice il 24.8.2013 veniva depositato il 5.1.2014 e formalizzato a decorrere dal 10 gennaio successivo. Al rientro della calciatrice in Italia, infatti, la Società, ritenendo che il precedente accordo sottoscritto il 24.8.2013 non fosse più valido perché fondato sulla durata di dieci mesi, proponeva alla calciatrice la sottoscrizione di un nuovo accordo economico della durata di sei mesi, ma la stessa rifiutava di procedere alla firma di un nuovo accordo e non riconsegnava il precedente documento. Ad ogni modo la Società corrispondeva alla calciatrice i relativi compensi mediante 10 bonifici mensili del Monte dei Paschi di Siena della somma di € 1.800,00 ciascuno per gli impegni sportivi prestati fino al termine della s.s. 2013/2014. La richiesta di patteggiamento inoltrata alla Procura federale dal Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Futsal Ternana Signor Raffaele Basile veniva accolta, e pertanto il Presidente Basile veniva condannato a mesi quattro di inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e la Società ASD Futsal Ternana veniva condannata al pagamento dell’ammenda di € 400,00. In relazione alla posizione della deferita, l’art. 94 ter comma 2 delle NOIF prevede che gli accordi tra calciatori e tesserati debbano essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione presso i Comitati e le Divisioni di competenza a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore. Detta norma prevede altresì che qualora a detta incombenza non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo a quello in cui l’accordo stesso è stato sottoscritto. Proprio in relazione a tale ultima facoltà concessa alla calciatrice, il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il suo mancato esercizio non costituisca una violazione o comunque un comportamento antiregolamentare a lei imputabile. Allo stesso modo, a parere di codesto Organo Giudicante, il rifiuto della calciatrice di sottoscrivere un nuovo accordo economico a lei sottoposto dalla Società, non costituisce violazione della normativa vigente. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Signora Jessica Federico Spinola, non può essere ritenuta responsabile di alcun tipo violazione P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, respinge il deferimento proposto, e proscioglie la Signora Jessica Federico Spinola da ogni addebito.
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