F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 11 Giugno 2015 (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl – (nota n. 9339/351 pf14-15 AM/SP/ma del 21.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 11 Giugno 2015
(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 9339/351 pf14-15 AM/SP/ma del 21.4.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 21.4.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Sig. Terlizzi Christian, calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio, per la violazione dei doveri di cui all’art. 1bis, comma 1, con riferimento all’art. 12 comma 5, CGS, per avere, al termine della gara di campionato di serie B Trapani / Spezia del 29.11.2014, rivolto ai tifosi dello Spezia, mentre transitava davanti al settore ospiti dello Stadio Provinciale di Trapani per fare rientro negli spogliatoi, il gesto del “dito medio alzato” e della “gola tagliata” tenendo in tal modo un comportamento che poteva determinare violenza coinvolgendo i sostenitori della squadra ospite; - la Società Trapani Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 2, e 1 bis, comma 5, del CGS, per risultare il Terlizzi Christian, al momento di commissione dei fatti, di essa tesserato e comunque espletante nel di essa interesse la propria l’attività atletica. Il patteggiamento Alla riunione del 14.5.2015 il Sig. Christian Terlizzi, la Società Trapani Calcio Srl con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale, in data 3.6.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Christian Terlizzi e la Società Trapani Calcio Srl, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Christian Terlizzi, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate; pena base per la Società Trapani Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, a carico del Sig. Christian Terlizzi; - ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) a carico della Società Trapani Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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