COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO N.C. AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE AL DIRIGENTE MASCI DENIS FINO AL 30.11.2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SABATINO MATTEO PER OTTO TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE LALLI FABIO PER SEI TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO / FRANCAVILLA CALCIO, DISPUTATA IL 10.5.15 PLAY – OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°61 del 14.5.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO N.C. AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE AL DIRIGENTE MASCI DENIS FINO AL 30.11.2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SABATINO MATTEO PER OTTO TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE LALLI FABIO PER SEI TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO / FRANCAVILLA CALCIO, DISPUTATA IL 10.5.15 PLAY – OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°61 del 14.5.15 – C.R.A.). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti in questa sede per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la società A.S.D. Francavilla Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dei tesserati sopra specificati, con le seguenti motivazioni: (Masci Denis) perché a fine gara rivolgeva pesanti offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro trattenendolo con forza per un braccio per alcuni secondi (Rapporto A. e AA); (Di Sabatino Matteo) perché a fine gara, protestava in modo eccessivamente smodato nei confronti dell'arbitro, rivolgendogli anche offese e minacce. Rapporto A e AA; (Lalli fabio) Perché a fine gara rivolgeva pesanti offese e minacce all'arbitro. Sanzione aggravata per la qualifica di Capitano. Rapporto A. e A.A. L’appellante ha dedotto, sostanzialmente, l’eccessività delle sanzioni adottate dal G.S., in quanto le condotte dei propri tesserati non potevano essere qualificate come violente, bensì come comportamenti gravemente antisportivi. A corredo di tale richiesta, citava copiosa giurisprudenza, anche di questa Corte, riguardante casi analoghi. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.Dall’esame degli atti ufficiali si evince che i comportamenti contestati possono qualificarsi (e, in realtà, così sono stati qualificati anche dal giudice sportivo) quali proteste smodate, anziché come atti di violenza.Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene equo ridurre lievemente le sanzioni impugnate come da dispositivo che segue. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Masci Denis fino al 30.9.2015; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Sabatino Matteo a sei gare; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lalli Fabio a cinque gare disponendo accreditarsi le tasse d’appello, ove addebitate.
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