COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 17.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A) Ricorso A.C. Monteviale Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica fino al 25/5/2016 Maddalena Luca – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria B) Ricorso Giocatore Maddalena Luca (tesserato per la Società Monteviale) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica a suo carico fino al 25/5/2016 – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 17.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A) Ricorso A.C. Monteviale Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica fino al 25/5/2016 Maddalena Luca – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria B) Ricorso Giocatore Maddalena Luca (tesserato per la Società Monteviale) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica a suo carico fino al 25/5/2016 – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria Preliminarmente la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ricorda che ha unificato in un unico giudizio i due ricorsi contrassegnati alle lettere A e B La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, scioglie la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 92 del 27/5/2015 : presi in esame i rituali ricorsi presentati dalla Società Monteviale e dal suo tesserato; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti il legale rappresentante dell’A.C. Monteviale e il calciatore Maddalena assistiti dall’Avv. Angelo Cascella del Foro di Vicenza nell’udienza del 26/5/2015; sentito, personalmente l’arbitro nella riunione odierna che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, chiarendo meglio i fatti di causa, che ribadiscono la congruità della sanzione irrogata; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Monteviale; - di respingere il ricorso presentato dal calciatore Maddalena Luca; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 25/5/2016 a carico del calciatore Maddalena Luca; - di introitare la tassa reclamo versata dal giocatore Maddalena Luca (Monteviale); - di disporre l’addebito nel conto della Società Monteviale dell’importo della tassa reclamo non versata.
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